IN POCHE PAROLE …

Le società in house restano distinte dalle pubbliche amministrazioni in senso stretto, così come i rispettivi rapporti di lavoro. Non appare quindi illogica la previsione di un bando di concorso che non consenta di attribuire un punteggio per i periodi di servizio svolti o per i titoli maturati alle dipendenze di dette società.

Tar Umbria, Sez. I, sentenza n. 353 del 15 maggio 2024 – Presidente ed estensore Ungari

A margine

Il caso – Un candidato, risultato idoneo ma non vincitore ad un concorso pubblico, impugna agli atti della procedura lamentando il mancato riconoscimento (peraltro non motivato) del punteggio collegato al servizio prestato presso alcune società “in house” regionali.

A suo dire, il bando di concorso, secondo cui i titoli di servizio andavano valutati “solo per il servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, in attività attinenti al profilo professionale del posto messo a concorso”, sarebbe stato applicato erroneamente, stante la pacifica equiparazione delle società in house providing alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

In ogni caso, il ricorrente evidenzia:

  • di avere svolto delle mansioni utili alla valutazione dei titoli di servizio;
  • che la modalità di reclutamento del personale non può avere valenza circa l’esperienza acquisita dal lavoratore;
  • di avere in precedenza comunque superato apposito concorso pubblico ai fini della assunzione presso le società in house regionali.

La sentenza

Il Tar sottolinea che il maggior punteggio rivendicato non è stato attribuito in ragione dell’applicazione di una previsione, testuale ed univoca, del bando, che non consentiva l’attribuzione di punti per titoli di servizio collegati a periodi di lavoro prestati presso società in house.

L’apodittica affermazione della piena assimilazione tra società in house e pubblica amministrazione, sulla base dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, non trova conferma nella stessa disposizione.

Vero è che sarebbe stato possibile prevedere un’equiparazione in concreto, valorizzando, in coerenza con la concezione “funzionale” degli enti pubblici, la riconducibilità delle società in house all’organizzazione pubblica, in virtù del “controllo analogo” svolto su di esse, e della circostanza che esplicano la propria attività principale a favore degli enti partecipanti.

Tuttavia, in assenza di una specifica previsione, le società in house restano distinte dalle pubbliche amministrazioni in senso stretto, così come i rispettivi rapporti di lavoro.

E non si può ritenere illogico o ingiustificato mantenere tale distinzione ai fini dello svolgimento di un pubblico concorso.

Conclusioni

Le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dal d.lgs. n. 175/2016, il quale, all’art. 1, co.3, dispone che:

  • per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato;
  • per il reclutamento del personale da assumere, dette società non sono tenute ad espletare pubblici concorsi del tutto assimilabili a quelli imposti alle Amministrazioni pubbliche, visto che, secondo l’art. 19, co. 2, del citato T.U., “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, 2 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

In materia, in giurisprudenza ha sottolineato, che

  • il procedimento di reclutamento previsto del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, … non è equiparabile a quello del concorso pubblico in quanto la stessa Corte costituzionale …. ha escluso la possibilità di passaggio alle dipendenze della p.a. di personale assunto da società partecipate …, proprio in quanto questo non garantisce il pieno rispetto delle procedure concorsuali, ma solo dei principi … (Cassazione, Sezioni unite. decisione n. 24591/2016).
  • il procedimento di cui del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, non coincide con quello concorsuale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35: si tratta di un procedimento “intermedio”, che rispetta i principi del concorso pubblico ma non l’intera disciplina da esso imposta ed in particolare il D.P.R. n. 487 del 1994 (Cass. Civ., SS.UU., n. 18749/2023; n. 7759/2017; Tar Umbria, n. 519/2018 e Cons. Stato, Sez. V, n. 570/2013).

Inoltre è stata ritenuta legittima, nell’ambito di concorsi per l’accesso al pubblico impiego, la mancata attribuzione di punteggio ai concorrenti per il servizio prestato alle dipendenze delle società in house providing (oltre che la mancata previsione di riserve di posti per i dipendenti di dette società: Cfr. Tar Puglia, I, n. 1000/2021, nonché Cons. Stato, III, n. 5885/2023).

Rispetto alla spendibilità dei titoli di servizio, il giudice osserva poi che:

  • non può risultare ininfluente la circostanza che, alla base della precedente assunzione vi sia stata, oltre ad una verifica sul possesso dei requisiti professionali, anche una selezione condotta attraverso forme rigorose di valutazione comparativa del merito;
  • il ricorrente non dimostra che la selezione in esito alla quale è stato originariamente assunto dalla società in house avesse i caratteri di una procedura assimilabile ai concorsi pubblici.

Infine, in ordine alla censura concernente il difetto di motivazione: appare pacifico che i periodi di lavoro distinti da quelli svolti presso PA, sono stati valutati nell’ambito del curriculum vitae. Tale circostanza è risultata chiara fin dall’inizio anche al ricorrente, e dunque non può assumere rilevanza la mancanza di un’ulteriore motivazione a corredo della tabella di attribuzione dei punteggi predisposta dalla Commissione.

Per quanto sopra, ritenendo infondato il ricorso, il Tar lo respinge.

Stefania Fabris


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