IN POCHE PAROLE…
Vìola il principio della par condicio dei concorrenti l’attivazione del “soccorso istruttorio” se la previsione del bando di concorso è univoca e chiara.
TAR Veneto, Sez. I, sentenza 23 dicembre 2021, n. 1553 – Pres. Maddalena Filippi, Est. Stefano Mielli
In materia di concorsi, se la previsione del bando è chiara, prevale il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali propri errori, mentre non spetta all’Amministrazione e alla commissione di concorso la correzione degli errori compiuti dall’interessato nella presentazione della domanda, correzione che confliggerebbe con tale principio.
In presenza di una previsione chiara del bando e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito all’integrazione finirebbe per costituire una violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria, su iniziativa dell’Amministrazione, di una documentazione incompleta o insufficiente.
A margine
Un Ministero indice una procedura concorsuale che riguarda sette diversi profili, con un unico bando. Il bando dispone che, a pena di esclusione, gli interessati debbano presentare la domanda alla casella di posta elettronica del profilo individuato fra quelle indicate per ciascun profilo.
Un concorrente invia erroneamente la domanda di partecipazione all’indirizzo mail di un profilo diverso da quello di interesse e viene escluso dalla procedura, perché ritenuto carente del titolo per partecipare.
L’interessato impugna il provvedimento di esclusione, unitamente al bando, sostenendo che diverse norme dell’ordinamento esprimono il principio in base al quale, in linea generale, un soggetto privato non è mai tenuto ad individuare con esattezza, nell’ambito della stessa Amministrazione, i diversi uffici competenti alla trattazione di un determinato affare, al punto che dovrebbe ritenersi illegittima ogni diversa previsione del bando.
Di diverso avviso il TAR Veneto che respinge il ricorso.
La sentenza
Il Collegio ritiene che nella fattispecie non vi fosse alcuna incertezza in merito all’indirizzo cui rivolgere la domanda, indicato in modo univoco, ragione per cui il corretto adempimento degli oneri necessari era in concreto esigibile da parte del ricorrente, il quale essendo dipendente della stessa Amministrazione era in condizione di verificare, tra la posta inviata, se l’indirizzo scelto era quello giusto.
Per tali ragioni, scrive il Collegio, in questo caso deve trovare “applicazione il principio, valevole in materia di concorsi, secondo cui non spetta all’Amministrazione e alla commissione di concorso, la correzione degli errori compiuti dall’interessato nella presentazione della domanda, correzione che confliggerebbe con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali propri errori (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, sentenza 14 giugno 2021, n. 7048). Ne consegue che, in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito all’integrazione finirebbe per costituire una violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria, su iniziativa dell’Amministrazione, di una documentazione incompleta o insufficiente (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 3 marzo 2020, n. 154; Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5697; Consiglio di Stato Sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5698) o, come è avvenuto nel caso di specie, inviata ad un indirizzo sbagliato, errore di cui l’Amministrazione si è avveduta, a termine di presentazione scaduto, solo a seguito dell’esame delle domande pervenute.
Annotazioni
La sentenza poggia la motivazione della decisione sul principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale nelle procedure concorsuali ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della domanda.
Giova precisare, però, che i precedenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza a supporto della tesi esposta riguardano casi attinenti alla fase valutativa della procedura e, in particolare, la mancata valutazione da parte della commissione di titoli presentati in precedenti concorsi (Tar Lazio sent. n. 7048/2021); la mancata o non esaustiva compilazione del format on line per i titoli (TAR Piemonte sent. n. 154/2020); la mancata tempestiva e puntuale produzione dei propri titoli da parte del candidato (Cons. St. sent. n. 5697/2018).
Diversa la fattispecie all’attenzione del TAR Veneto, che riguarda la fase della procedibilità della domanda di partecipazione, pervenuta all’Amministrazione competente ma ad una casella di posta elettronica relativa a procedura per profilo diverso, ancorché bandita con lo stesso avviso.
Anche in questo caso, il Collegio non ha ritenuto di accogliere la tesi del ricorrente, secondo cui, in base alla normativa citata, la mancata esatta individuazione dell’indirizzo avrebbe potuto essere sanata dall’Amministrazione mediante il semplice inoltro alla diversa casella di posta elettronica relativa al profilo d’interesse del candidato.
Lo stesso Collegio ricorda che parte della giurisprudenza ha sostenuto che la disposizione invocata dal ricorrente di cui all’art. 2, comma 3, del D.P.R., n. 1199 del 1971, sia espressione di un principio generale che rende rilevante, ai fini della procedibilità della richiesta, la presentazione all’Amministrazione competente, perché non può assumere valenza preclusiva la circostanza che il privato non abbia correttamente individuato la concreta articolazione organizzativa di essa cui spetta l’esame e la definizione della pratica. Conclude, però, che tale principio non è assoluto e inderogabile, ma cede innanzi all’esigenza di speditezza e certezza dell’azione amministrativa nelle procedure di tipo concorsuale, che riguardano potenzialmente una vasta platea di concorrenti.
L’ impostazione restrittiva (e formale) della sentenza annotata non è isolata, ma si inserisce in quel nutrito filone giurisprudenziale secondo cui il soccorso istruttorio nelle c.d. procedure di massa o competitive è limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche; Tar Campania, sent. 2 luglio 2018, n. 4353).
A tale interpretazione restrittiva si contrappone altro indirizzo giurisprudenziale, anch’esso ampio, che propende per un’applicazione estesa dell’istituto anche nell’ambito dei concorsi pubblici. Ciò in quanto ““ … l’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, sent. 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927). E quindi, “Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione, senza meno, anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati…” (così, Cons. St., sez. V, sentenza 22 novembre 2019, n. 7975)
Tale indirizzo valorizza la finalità propria dei concorsi pubblici di scelta dei candidati più meritevoli, sostenendo che “… specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura …, che è diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, e non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione” (Cons. St. sent. 7975/2019, cit.).
E’ bene sottolineare che l’orientamento su ricordato tiene distinti i casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio da quelli, come nella sentenza annotata, in cui non si tratta di documentazione irregolare o carente, ma di errore commesso dal privato nell’istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione, che se “è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all’amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente “ (così ancora Cons. St. sent. 7975/2019, cit.; Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198).