IN POCHE PAROLE…

Soglie di differenziazione individuale più leggere per gli enti con un numero di dirigenti non superiore a 10 unità.

CCNL area  funzioni locali 2019-2021


Il nuovo CCNL Dirigenti (16.07.2024) modifica la previgente disciplina della differenziazione della retribuzione individuale, attenuandone l’impatto per gli enti con un numero di dirigenti non superiore a 10 unità.

In questo caso, infatti, la differenziazione che deve essere garantire scende dalla soglia del 30% (che permane per gli enti che hanno un numero di dirigenti superiore) alla minore soglia del 25%, con l’obiettivo di contenere lo scostamento del “risultato” attribuito alle diverse figure.

Il compito di definire puntualmente le percentuali indicate (nel rispetto della soglia minima prevista) è devoluto, così come nella precedente impostazione, alla contrattazione decentrata integrativa, la quale deve altresì stabilire la limitata quota massima di dirigenti valutati a cui viene attribuita tale maggiorazione per garantire la necessaria selettività.

Rimane comunque confermato che la disciplina non trova applicazione se il numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non è superiore a 5, dovendosi comunque garantire (anche in tale ipotesi) l’attribuzione selettiva delle risorse destinate a retribuzione di risultato.

Spetta quindi alle amministrazioni recepire la novità e definire consequenzialmente i parametri per l’efficace e razionale applicazione di tale disciplina, evidentemente finalizzata a garantire in modo essenzialmente vincolante un certo livello di differenziazione nel riconoscimento delle premialità ai diversi dirigenti.

In proposito, tuttavia, è anche da registrare un’ulteriore novità che concerne i presupposti che possono consentire di ridurre la soglia minima di tale differenziazione al 20% (rispetto ai predetti valori del 25% e 30%), mediante un’appropriata costruzione dei meccanismi della performance.

In precedenza, infatti, letteralmente il contratto prevedeva che tale possibilità fosse da correlare (con attivazione da effettuare nell’ambito della contrattazione decentrata integrativa) “al raggiungimento di uno o più obiettivi, riferiti agli effetti dell’azione dell’ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili”.

La definizione utilizzata faceva chiaramente riferimento ad obiettivi “di ente” ossia riferiti all’ente nel suo complesso e non a sue articolazioni, trattandosi certamente di obiettivi di performance organizzativa generale.

In tale logica e prospettiva risultava coerente l’attenuazione (al 20%) degli obblighi di differenziazione della retribuzione di risultato, in considerazione della circostanza che una parte delle risorse disponibili è distribuita in funzione dei risultati che sono stati conseguiti con l’apporto della generalità delle strutture organizzative dell’ente (e non soltanto di alcune).

Nella nuova formulazione (contemplata nell’art. 23 del CCNL 16.07.2024) si stabilisce ora che il meccanismo (che appunto consente di ridurre sempre la differenziazione al 20%) è correlato all’effettiva “erogazione di una quota delle risorse destinate a retribuzione di risultato – anche aggiuntiva rispetto alle risorse precedentemente destinate – al raggiungimento di uno o più obiettivi d’impatto rilevanti ed oggettivamente misurabili, anche trasversali a più unità organizzative o riferiti all’azione dell’ente nel suo complesso, direttamente collegati a benefici concreti e verificabili per la collettività o per l’utenza, anche in correlazione con l’attuazione di misure pianificate nel PNRR”.

Come si può notare ci sono alcune significative novità, di cui la prima legata alla possibilità di prevedere risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente previste. Inoltre, l’opzione è correlata non soltanto ad obiettivi “di ente” ma anche trasversali a più unità organizzative.

Deve trattarsi, infine, di obiettivi sostanzialmente connessi alle logiche del “valore pubblico”, dovendo essere legati “a benefici concreti e verificabili per la collettività o per l’utenza, anche in correlazione con l’attuazione di misure pianificate nel PNRR”.

dott. Marco Rossi


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