Il pagamento della quota d’iscrizione all’albo professionale – sezione speciale – degli avvocati dipendenti di una pubblica amministrazione, con vincolo di esclusività di rapporto, “deve gravare” sul datore di lavoro pubblico e non sul lavoratore.

La mancata previsione legale del rimborso non è di ostacolo al pagamento, in quanto non si tratta di un emolumento, ma di un semplice rimborso della spesa sostenuta, ragione per cui in questo caso trova applicazione il principio generale secondo cui le spese sostenute dal lavoratore nell’interesse esclusivo del datore di lavoro devono essere restituite al dipendente.

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza_16 aprile, 2015, n. 7776, Pres. A. Lamorgese, Rel. L. Tria.


La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte riguarda un avvocato dipendente dell’INPS. Gli stessi principi dovrebbero valere, però, per tutti gli altri dipendenti per i quali è obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale per l’esercizio della loro attività, a condizione che prestino la loro attività professionale nell’interesse esclusivo dell’Ente (es. assistenti sociali, farmacisti, ecc).


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