Le visite fiscali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia saranno effettuate solo dall’Inps, E’ quanto prevede l’art. 18 dello schema di decreto legislativo di riforma del pubblico impiego che sarà presto in Gazzetta Ufficiale.

La disposizione modifica l’art. 55 septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla riforma Brunetta del 2009 (d.lgs. n. 150 del 2009), che disciplina appunto le assenze dal servizio,  oggetto nel tempo di diverse modificazioni normative.

Il fine è combattere il fenomeno dell’assenteismo dei pubblici dipendenti, che, com’è noto, totalizzano in media più assenze dei loro colleghi del settore privato.

Restano invariate le fattispecie che fanno scattare l’obbligatorietà della visita fiscale:

  1. assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni,
  2. secondo evento di malattia nell’anno solare, indipendentemente dalla durata.

In questi casi l’assenza deve essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Il polo unico – I controlli sulla validità delle suddette certificazioni mediche, anche dopo la novella, resteranno in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessateL’INPS, però, non dovrà più trasmettere all’amministrazione interessata la certificazione medica ricevuta per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, ma dovrà solo renderla disponibile telematicamente. All’Istituto, ed è questa la vera novità, competerà, in via esclusiva, procedere alle visite fiscali sui dipendenti assenti per malattia, d’ufficio o su richiesta dell’amministrazione interessata. A tal fine, l’INPS dovrà concludere, nel rispetto degli indirizzi da fissare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, convenzioni con i medici iscritti nelle liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali dovranno fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro interessati, liste istituite presso le sedi dell’Istituto ai sensi dell’art. 4, comma 10-bis del decreto legge n. 101 del 2013, come convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Le fasce orarie di reperibilità del dipendente, entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, non saranno più stabilite legislativamente, ma, al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con lo stesso decreto saranno definite anche le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia.

Se il dipendente  dovrà allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi,  , a richiesta, da documentare, sarà tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne dovrà comunicarlo all’Inps.

Le sanzioni – Non cambiano le sanzioni. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia continuerà a costituire illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporterà l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. E come già avviene adesso, affinché si configuri l’ipotesi di illecito disciplinare dovranno ricorrere sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza all’obbligo di trasmissione, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.

Restano anche immutate  le competenza e le responsabilità dirigenziali. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora e il dirigente della struttura che cura gli affari del personale  manterranno  il compito, ciascuno per quanto di competenza di curare l’osservanza delle disposizioni in esame, al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche, sotto pena di gravi sanzioni disciplinari (responsabilità disciplinare e responsabilità disciplinare con applicazione della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione, art. 55 sexies, comma 3, d.lgs. 165/2011).

 


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