Con circolare n. 1 del 9 gennaio 2018, la Funzione pubblica dà indicazioni operative ad integrazione (e modifica per taluni aspetti) di quelle contenute nella circolare n. 3 del 23 novembre 2017, in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato, con lo scopo di fornire alle amministrazioni un quadro completo della normativa di riferimento dopo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018 al d.lgs. n. 75/2017.

La circolare ricorda, innanzitutto, che le procedure di superamento del precariato possono interessare, con riferimento alle amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche il personale in servizio presso le amministrazioni con servizi associati: per la maturazione dei tre anni, si pu0 tenere conto del periodo svolto presso le suddette amministrazioni, come chiarito dalla novella alla lettera c) del comma 1 dell’ articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017, introdotta dall’art. 1, comma 881, della legge n. 205 del 2017.

La circolare conferma che il rinvio al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni  è da intendere in senso ampio, e, quindi,  comprensivo delle diverse tipologie di contratto flessibile poste in essere dall’amministrazione, come già chiarito al § 3.2.1 della circolare  del 2017.

Marcia indietro, invece, sulle risorse decentrate: “con riferimento al trattamento economico accessorio, le indicazioni contenute nella circolare si intendono modificate nel senso che il trattamento economico accessorio graverà esclusivamente sul fondo calcolato ai sensi della normativa vigente e nel limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017“. In altri termini, i fondi decentrati non possono essere integrati per finanziare il salario accesso degli stabilizzati.

 


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