L’art. 16 rubricato “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali” del d.lgs. n. 165 del 2001, al comma 1, lettera l-quater, prevede che: […]

1.I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: […]

l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Ciò premesso, l’ANAC, alla luce della normativa e a seguito degli esiti dell’attività di vigilanza svolta, ritiene di dover precisare e, ove necessario, rivedere alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria.

A tal fine pone in consultazione la delibera recante “Applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”.

L’obiettivo è di fornire chiarimenti su profili problematici che si sono registrati nell’applicazione dell’istituto in parola dovuti a lacune nel testo normativo.

In particolare si fa riferimento al momento del procedimento penale in cui l’Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell’eventuale applicazione della misura della rotazione straordinaria.

Inoltre, come già anticipato nell’Aggiornamento 2018 del PNA, si forniscono anche indicazioni su quali siano le condotte corruttive presupposto che l’amministrazione è chiamata a tenere in conto ai fini della decisione di ricorrere o meno all’adozione del provvedimento di rotazione straordinaria e, di conseguenza, circoscrivere il novero dei reati che rendono obbligatoria l’applicazione della predetta misura.

I contributi potranno essere inviati entro l’8 marzo 2019 mediante compilazione dell’apposito modulo sul sito dell’ANAC.

 


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