Nella fissazione della nuova macrostruttura, è possibile per la Giunta prevedere la cancellazione dell’ufficio legale?
Tar Lombardia, sez. III, sentenza n. 811 del 26 aprile 2016 – Presidente e relatore Di Mario
A margine
Un avvocato civico impugna la deliberazione con cui la giunta comunale ha disposto la soppressione dell’ufficio legale e la sua trasformazione in ufficio di consulenza interna.
La scelta dell’Amministrazione fa seguito ad una sentenza di annullamento della previgente macrostruttura che voleva la creazione di un servizio legale non autonomo in quanto alle dirette dipendenze del Direttore Affari Istituzionali e legali.
A detta del giudice amministrativo, la nuova decisione della giunta nega la necessità e l’opportunità stessa dell’esistenza di un settore/servizio legale all’interno del Comune; essa, inoltre, si pone in evidente contrasto con la precedente organizzazione e priva di effetti la pregressa pronuncia giudiziale, che si era limitata ad annullare l’apice dell’organizzazione dell’ufficio legale.
Il provvedimento risentirebbe, infatti, di una motivazione insufficiente a giustificare la necessità di sopprimere un ufficio che, in un primo tempo era stato ritenuto necessario e, solo successivamente al contenzioso, sarebbe divenuto superfluo.
Così comportandosi l’ente ha quindi dato l’impressione di una gestione ondivaga e contraddittoria, intesa più ad impedire azioni giudiziarie che a tutelare gli interessi del Comune.
Incomprensibili sarebbero anche le ragioni che hanno condotto l’amministrazione a ritenere incompatibile l’esistenza di un ufficio legale con l’attività di consulenza agli uffici ai quali si vorrebbe destinare gli avvocati del Comune.
Precisa infatti il Tar, che non esiste incompatibilità tra ius postulandi ed attività di consulenza, in quanto l’attività stragiudiziale costituisce parte integrante di tutte le avvocature, da quella dello Stato, fino a quella privata.
Non dimostrate sarebbero poi le maggiori spese collegate alla creazione di un ufficio legale rispetto a quelle per la formazione di una struttura di consulenza interna: all’ufficio legale, infatti, non dovrebbe necessariamente essere assegnato un dirigente, bastando la qualifica di alta professionalità o altra equivalente, già attribuita agli avvocati comunali nella nuova organizzazione.
Da ultimo, rileva un grave vizio del procedimento deliberativo, per non aver l’Amministrazione informato il competente Sindacato della volontà di eliminare l’ufficio legale ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Stefania Fabris