Le risorse che gli Enti locali destinano al welfare integrativo, ai sensi dell’art. 72 del CCNL 21 maggio 2018, non sono soggette ai vincoli di cui al D.Lgs. 75/2017 in materia di trattamento accessorio, alla luce della loro natura assistenziale e previdenziale.

Corte dei conti, sezionale regionale di controllo per la Liguria, deliberazione 20 marzo 2019, n. 27/ 2019/PAR, Pres. Fabio Viola – Rel. Carmelina Addesso.

A margine

Il quesito – I quesiti  formulati  da un Comune ligure hanno ad oggetto due questioni. La prima riguarda la possibilità  di finanziare il welfare integrativo ex art 72 del CCNL 21.05.2018 con fondi già stanziati nel bilancio dell’Ente in passato ma non nell’anno precedente. L’altra la sussistenza o meno del limite del trattamento accessorio di cui all’art 23 D.Lgs. 75/2017 per l’importo a carico del bilancio comunale per finanziare l’istituto.

La Corte dichiara  inammissibile il primo quesito sotto l’aspetto soggettivo, in quanto diretto all’interpretazione di una clausola del CCNL, materia estranea al perimetro dell’attività consultiva della magistratura contabile (da ultimo, Corte dei conti, SRC, Emilia- Romagna delibera n. 2/PAR/2019),  mentre ammette la seconda richiesta di parere relativa all’interpretazione di una disposizione afferente al contenimento della spesa del personale e, pertanto, riconducibile alla nozione di “contabilità pubblica” (Corte dei conti, SRC, deliberazione n. 54/CONTR/10,  e Sezione delle autonomie deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

Il parere –  Per la Corte, le risorse che gli Enti locali destinano al welfare integrativo ai sensi dell’art. 72 del CCNL 21.05.2018 non sono soggette ai vincoli (di cui al D.Lgs. 75/2017) in materia di trattamento accessorio, alla luce della loro natura assistenziale e previdenziale.

Per giungere a tale conclusione , in primis, la Corte Ligure evidenzia che nel vincolo di cui al D.Lgs. 75/2017 rientrano, ove non diversamente previsto dalla legge, tutte le risorse stanziate in bilancio dall’Ente e finalizzate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine delle maggiori risorse a tal fine destinate.

Può trattarsi, infatti, indifferentemente sia delle risorse tratte dai fondi per la contrattazione integrativa sia delle risorse poste direttamente a carico del bilancio delle singole amministrazioni, posto che entrambe rilevano nella verifica nel rispetto del vincolo normativo.

Non incidono, invece, rispetto limite indicato le erogazioni prive di finalità retributiva e che assolvono ad una funzione contributivo-previdenziale, come evidenziato (tra l’altro) dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti in ordine alle somme destinate a forme di previdenza complementare del personale di polizia municipale.

Tale interpretazione deve essere seguita anche nella fattispecie delle risorse destinate al welfare, che rappresenta un istituto avente natura assistenziale e previdenziale, con la conseguenza – evidente – che non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017.

Il limite operante, infatti, è quello  specificamente previsto dall’art. 72 CCNL 21.05.2018. derivante dalle risorse già stanziate sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia, che rappresentano la soglia da non superare per affermarne la piena legittimità.

Marco Rossi

 


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