Il limite delle risorse (assumendo il riferimento alla corrispondente spesa dell’esercizio 2016) destinate al trattamento accessorio del personale deve essere inteso come vincolo complessivo senza distinzione in funzione delle categorie di appartenenza.
Corte dei conti, sez. reg. controllo per la Toscana, deliberazione 25 luglio 2019, n. 277/2019/PAR, Pres. C. Zuccheretti, Rel. F Alpini
A margine
IL quesito ha ad oggetto l’interpretazione dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e, in particolare, se il vincolo del limite delle risorse (assumendo il riferimento alla corrispondente spesa dell’esercizio 2016) destinate al trattamento accessorio del personale debba essere inteso come vincolo complessivo senza distinzione in funzione delle categorie di appartenenza, ovvero sia da riferire distintamente alle diverse categorie di personale.
Secondo la magistratura contabile della Toscana (in sede di controllo) il limite deve essere quantificato in modo globale, prescindendo dalla corrispondente grandezza del 2016 di ogni categoria, come emerge – in primis – osservando e valorizzando il tenore letterale della disposizione interessata.
Quest’ultima, in particolare, fa riferimento (testualmente) all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, appunto, senza alcun richiamo e riferimento alle risorse destinate alle singole categorie di personale.
Rileva, inoltre, una considerazione teleologica, legata alla finalità perseguita dalla disposizione dell’invarianza della spesa, che può essere raggiunta includendo tutte le risorse destinate al trattamento accessorio del personale, senza alcuna distinzione basata sulla provenienza di tali risorse.
Tale impostazione, tra l’altro, è indirettamente confermata da una recente pronuncia della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 17/2019), la quale ha stabilito, in relazione al diverso tema dei vincoli in materia di turn over del personale, che gli spazi assunzionali (a fronte delle cessazioni di personale dirigenziale e non dirigenziale) possono essere cumulati tra di loro al fine di determinare un unico budget complessivo utilizzabile indistintamente per assunzioni riferite ad entrambe le tipologie di personale, dirigenziale e non.
Sulla base dell’insieme di tali argomentazioni, pertanto, la Corte dei Conti conclusivamente evidenzia che il tetto di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 non può che essere riferito allo spesa complessiva e non a quella delle singole categorie, con una soluzione pienamente condivisibile.