Con due recenti pareri, le sezioni per la Lombardia e per la Sicilia della Corte dei conti affermano che, nonostante quanto previsto dalla legge n. 190/2014, sull’obbligo di vincolare la capacità assunzionale per il riassorbimento dei dipendenti in soprannumero delle amministrazioni provinciali (art.1, comma 424), nel 2015 e 2016 gli enti locali potranno continuare a fare ricorso alla mobilità.
Di diverso avviso, la sezione per la Puglia, secondo cui la mobilità da amministrazioni diverse dalla provincia, si pone in contrasto con la finalità della legge n. 194/2014
Corte dei conti, sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 85 del 24 febbraio 2015 – Pres. Rosa, Rel. Guida
Corte dei conti, sezione di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 119 del 27 febbraio 2015 – Pres. Graffeo, Rel. di Pietro
Corte dei conti, sezione di controllo per la Puglia, deliberazione, n.66, del 19 febbraio 2015, Pres. Chiappiniello, Rel. Addesso
Nello specifico, nel considerare la vigenza dell’articolo 1, comma 47, della legge n. 311/2004, norma in base alla quale, in presenza di limitazioni alle assunzioni di personale, sono consentiti i trasferimenti per mobilità, i giudici contabili ribadiscono che, ai soli fini della capacità assunzionale, la mobilità è “neutra” e, pertanto, in entrata, non erode il turn-over.
In merito alla situazione del personale delle province e delle città metropolitane, la sezione lombarda sottolinea, poi, che con il comma 424 della legge di stabilità, la mobilità dei dipendenti in soprannumero di questi enti è stata di fatto assimilata ad un’assunzione la quale, non essendo finanziariamente neutra, deve sottostare ai vincoli del turn-over.
Secondo i giudici lombardi, peraltro, è necessario fare riferimento al complessivo contenimento della spesa di personale, nel senso che la riduzione dei posti in organico che si realizza nelle province esclude che la mobilità dei rispettivi dipendenti possa essere considerata come finanziariamente neutra. In sostanza, la riserva in favore dei dipendenti soprannumerari degli enti di area vasta può operare solo rispetto alla capacità assunzionale e non alle mobilità, quando le stesse possono essere considerate neutre.
Analogamente, nell’affermare che la neutralità della mobilità volontaria non fa venir meno risorse assunzionali, la sezione siciliana sottolinea che la limitazione prevista dalla legge n. 190/2014, in assenza di una diversa ed espressa previsione normativa, può essere considerata come non ostativa a eventuali ingressi di personale in mobilità provenienti da enti comunque sottoposti ai medesimi vincoli.
Di diverso avviso la sezione per la Puglia, secondo cui se pure non espressamente esclusa dalla disciplina della legge n. 190, la mobilità non appare concretamente praticabile laddove il ricorso a siffatto istituto si ponga in contrasto con la finalità di riassorbimento dei lavoratori provinciali cui si ispira l’intera disciplina. Per questa Sezione, “il ricorso a mobilità da enti diversi dalla provincia risulta ammissibile soltanto “in via del tutto residuale, allorché si sia proceduto ad adempiere agli obblighi sanciti dall’art 1,comma 424, della legge 190/2014”
Su questo argomento, leggi gli interventi di Antonello Accadia e Luigi Oliveri