Il reclutamento senza procedure selettive di collaboratori per l’ufficio di staff del sindaco, in realtà assegnati a compiti diversi da quelli di indirizzo e controllo, comporta responsabilità amministrativa (articolo 90 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ).
Corte dei conti, Sez. Prima Giur. Appello, sentenza 6 dicembre 2012, n. 785, Pres. Maggi, Rel. Orefice.
Commento: La sentenza in rassegna si occupa della disciplina concernente il conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 90 del TUEL n. 267 del 2000, secondo cui gli enti locali possono prevedere, nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori (c.dd. uffici di staff), per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge. Tali uffici possono essere costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero (salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari), da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. La decisione chiarisce che l’assunzione di collaboratori (nella fattispecie esterni), avvenuta intuitu personae, al di fuori di ogni procedura di selezione è in se legittima: la ratio della norma è, infatti, quella di consentire l’instaurazione di rapporti di lavoro connotati dalla fiduciarietà del rapporto, al fine di svolgere compiti di alto profilo che la legge riconduce alle più alte funzioni di indirizzo e controllo; il che implica, evidentemente, che la scelta ricada direttamente su soggetti che siano di fiducia del capo dell’Amministrazione (analogamente a quanto avviene per coloro che vengono immessi negli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo numero 165 del 2001 per lo Stato).
Tuttavia, l’attivazione surrettizia di detta procedura per l’assunzione di personale destinato a mansioni prettamente esecutive (compiti di segreteria, fotocopiatura di atti, ecc.), come accaduto nel caso di specie o per lo svolgimento di competenze gestionali e istituzionali dell’ente, in luogo di quelle di collaborazione alle funzioni di indirizzo e controllo previste dalla legge, integra una violazione del regime di reclutamento previsto dal predetto art. 90 del TUEL, utilizzato per assumere invece collaboratori che, in quanto adibiti a normali attività tecnico-amministrative, dovevano invece essere reclutati mediante procedure selettive. Di conseguenza, la Sezione di appello sostanzialmente conferma la condanna degli amministratori, del segretario comunale e del revisore dei conti per la parte che ciascun di essi ha avuto nel porre in essere le singole deliberazioni di giunta causative del danno.
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A cura di Marcello Iacubino*
* Magistrato della Corte dei conti
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