Nel computo della spesa di personale 2015, l’ente deve includere tutte le somme che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell’esercizio, siano state imputate al medesimo, ivi incluse quelle relative all’anno 2014 e precedenti rinviate al 2015, mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2016, sono state imputate all’esercizio successivo.
E’ quanto ha stabilito la Sezione regionale di Controllo del Molise della Corte dei conti (con la deliberazione n° 218/2015 depositata il 4.12.2015) rispondendo ad una richiesta di parere di un ente locale che si interrogava sulle modalità di verifica dei vincoli di contenimento delle spese di personale alla luce delle nuove regole della contabilità armonizzata.
Il problema, ad evidenza, nasce soprattutto in relazione al trattamento contabile da riservare al «fondo produttività», la cui spesa è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio seguente.
Tale impostazione non crea alcun problema nel confronto delle serie storiche delle spese sostenute, mentre può determinare talune criticità nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema contabile.
La necessità di evitare i ricordati effetti distorsivi, tra l’altro, ha indotto il Legislatore a dettare, a più riprese, una disciplina di dettaglio in materia, tanto è vero che il D.L. 102/2013 ha stabilito che «con riferimento all’esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e … successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all’esercizio 2011».
A prescindere dalla fase della sperimentazione, la generalità degli enti che hanno introdotto la nuova contabilità nel corso del 2015 (con riaccertamento straordinario al 30.04.2015) non avrebbe problemi di discontinuità, a condizione che il pagamento del trattamento accessorio e premiante sia stato effettuato nell’esercizio successivo, dopo il riaccertamento straordinario dei residui.
Nel caso in cui invece l’amministrazione, negli esercizi precedenti al 2015, avesse impegnato le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell’esercizio cui tali spese si riferiscono, e provveduto, nel 2015, al pagamento di tali voci prima del riaccertamento straordinario dei residui, il Principio contabile prevede, al fine di evitare problemi di discontinuità del livello degli impegni ai fini del rispetto dei vincoli della spesa di personale, l’obbligo di effettuare il pagamento, imputandolo alla competenza dell’esercizio in corso, piuttosto che ai residui dell’esercizio precedente.
In tal caso, secondo la pronuncia, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica occorrerebbe considerare le spese impegnate riguardanti l’anno di riferimento, destinate ad essere liquidate nell’anno, oltre agli impegni riguardanti la premialità e il trattamento accessorio dell’anno precedente, anche se liquidati e pagati prima del riaccertamento.
In altri termini, quindi, secondo il parere in commento, nel computo della spesa di personale 2015 occorre includere tutte le componenti che vengono a scadenza entro il termine dell’esercizio e che, pertanto, sono state ad esso imputate, ivi incluse quelle relative all’anno 2014 e precedenti rinviate al 2015, escludendo però le quote imputate al 2016.
La soluzione proposta, ad evidenza, assume un ragionamento squisitamente “contabile”, considerando che impone di considerare, per la verifica del rispetto dei “tetti di spesa”, l’insieme delle partite che, avendo scadenza nel corso dell’esercizio, sono state a quest’ultimo imputate.
Ordinariamente, pertanto, esse dovrebbero riguardare le quote fisse e ripetitive che sono esigibili nel corso dell’anno e le quote corrispondenti alla produttività che sono state attribuite all’esercizio corrente (per esigibilità) a seguito della reimputazione dall’esercizio precedente, essendo riferibili al fondo di quest’ultimo.
Merita conclusivamente sottolineare, in proposito, che la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n° 13/2015 di approvazione dei questionari per i revisori ha adottato una soluzione diversa per l’esercizio 2014 rispetto a quella ipotizzata dalla Sezione del Molise (per gli enti in sperimentazione, ma con un’impostazione che può essere comunque generalizzata).
Nell’apposito allegato B2 (per gli enti in sperimentazione dell’armonizzazione contabile ex d.lgs. n. 118/2011), infatti, le tabelle rispettivamente intestate «Integrazione al punto 6.2» e «Integrazione al punto 6.3» ricostruiscono i tetti di spesa mediante l’inclusione della «Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata nell’esercizio successivo» e l’esclusione della «Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese do personale imputata dall’esercizio precedente».
In altri termini, in tale deliberazione, è stata utilizzata una modalità di ricostruzione dei tetti di spesa che, rispetto al trattamento accessorio, tende a valorizzare non tanto l’esercizio di imputazione contabile quanto l’annualità di riferimento del fondo incentivante, il cui importo può – appunto – essere determinato aggiungendo la quota “slittata” all’esercizio successiva e scomputando la quota “trasferita” dall’esercizio precedente.