Sulle responsabilità del Segretario comunale per l’erogazione di premi in caso di mancata istituzione del Nucleo di valutazione

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 189 del 29 dicembre 2017 – Presidente Carlino, relatore Alberghini

A margine

Un segretario comunale è chiamato in giudizio per aver consentito la corresponsione, al responsabile del servizio finanziario, di una retribuzione di posizione e di risultato massima in assenza dell’istituzione del nucleo di valutazione e della predeterminazione di obiettivi e criteri per valutare l’operato del suddetto dipendente.

Seppure il regolamento sull’ordinamento di uffici e servizi prevedesse l’istituzione del Nucleo sin dal 1999, il Comune provvedeva ad istituirlo solo 6 anni più tardi.

Nel frattempo, in violazione delle disposizioni del CCNL all’epoca vigente, la Giunta stabiliva di procedere con l’erogazione annuale della retribuzione al dipendente senza supportare tale decisione con adeguata e congrua motivazione ma limitandosi a indicarne l’“opportunità”.

La Procura contesta il danno erariale identificandolo nelle somme corrisposte al dipendente eccedenti il minimo contrattuale e ripartendolo tra il sindaco, gli assessori comunale ed i segretari succedutisi nel tempo.

Al convenuto, il danno viene attribuito nella misura del 25%, in quanto in capo ad esso ricadeva la funzione di garanzia prevista dall’art. 97 d.lgs. n. 267/2000 e di assistenza agli organi politici.

La Corte osserva che a mente dell’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione, ma anche che esprime il parere di regolarità ex art. 49 del Tuel, in relazione alle sue competenze, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi.

Una delle delibere di Giunta comunale oggetto di contestazione risulta assunta sulla base del parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato dal segretario comunale convenuto, e di regolarità contabile, rilasciato dal medesimo Responsabile dei servizi finanziari in favore del quale veniva disposto il riconoscimento economico.

Il ruolo del segretario comunale nell’adozione della predetta delibera non risulta pertanto relegato ad una funzione di mera verbalizzazione e di controllo esterno e formale del rispetto delle fasi procedimentali.

Il segretario ha infatti sia espresso un preventivo parere favorevole che assistito la Giunta comunale nella fase di adozione dell’atto.

Tuttavia egli non poteva ignorare che:

  • il quadro normativo di riferimento non consentiva alcun automatismo nella liquidazione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato;
  • la disciplina contrattuale in materia di posizioni organizzative presupponeva la necessaria istituzione ed attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione nonché la preventiva determinazione dei criteri per la valutazione annuale delle prestazioni e dei risultati da questi conseguiti;
  • risultava altresì necessaria la previa determinazione delle metodologie per la corretta graduazione delle posizioni organizzative e dei valori economici della relativa retribuzione nonché la preventiva fissazione di obiettivi e risultati da conseguire;
  • il riconoscimento delle suddette retribuzioni era competenza esclusiva dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.

Conclusioni

Mancando, in concreto, il soggetto deputato a compiere la necessaria valutazione delle attività svolte e dell’effettivo conseguimento dei risultati, secondo la Corte dei conti non vi era alcuna possibilità di erogazione della retribuzione di risultato e di quella di posizione in misura eccedente il minimo.

Il segretario risulta pertanto responsabile per aver accertato, col proprio parere, la regolarità del provvedimento e per non aver evidenziato all’organo politico, in sede di adozione della delibera, la palese illegittimità della stessa.

Egli viene quindi condannato a rifondere l’addebito al Comune, addebito che tuttavia viene ridotto nella misura di 1/3 tenuto conto che lo stesso si è trovato ad operare in un Comune di piccole dimensioni, carente sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, in un periodo in cui ancora sussistevano incertezze sulle modalità di applicazione delle norme contrattuali.

Sul punto, giova ricordare che anche la recente riforma del d.lgs. n. 150/2009 ad opera del d.lgs. n. 74/2017 conferma il divieto assoluto per le pubbliche amministrazioni di distribuire incentivi e premi collegati alla performance in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi, o in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati.

Tra l’altro, gli enti locali sono tenuti ad adeguare i loro ordinamenti ai principi espressamente richiamati dagli articoli 16 e 31 del d.lgs. n. 150, come modificati dal d.lgs. n. 74 del 2017 rimanendo liberi di scegliere, come confermato dal Dipartimento della Funzione pubblica con Circolare n. 3550/2017, se optare per un Organismo indipendnete di valutazione con le funzioni di cui all’art. 14 del decreto n. 150 e s.m. oppure per altro organismo (ad es. un Nucleo di valutazione) da individuarsi a mezzo di apposita previsione regolamentare, salvo che la prevista intesa da raggiungersi in sede di Conferenza Unificata non preveda diversamente.

Stefania Fabris


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