I gruppi consiliari degli enti locali possono sostenere esclusivamente spese riconducibili alla loro attività. Resta precluso l’utilizzo delle dotazioni finanziarie attribuite in favore di partiti e movimenti politici, per erogare contributi ad associazioni od operare elargizioni economiche in favore di studenti che svolgano attività di studio correlate all’attività istituzionale del Comune.
Corte dei conti, sezione controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 106 del 8 novembre 2016, presidente Greco, relatore Patumi
A margine
In vista della revisione del regolamento per il funzionamento del Consiglio, un Comune richiede chiarimenti in ordine al corretto utilizzo, da parte dei gruppi consiliari, del contributo assegnato per le proprie spese di funzionamento.
Il quesito concerne, in particolare:
a) la possibilità di applicare, in via estensivo-analogica, i principi generali previsti dal d.p.c.m. 21 dicembre 2012, per i gruppi consiliari dei consigli regionali, in ordine alla riconducibilità della spesa all’attività istituzionale del gruppo e al divieto di distrarre, anche indirettamente, le dotazioni finanziarie attribuite nei confronti di partiti o movimenti politici;
b) l’erogazione di contributi ad associazioni, o comunque ad enti ed organismi senza scopo di lucro, da parte dei gruppi consiliari;
c) il riconoscimento di elargizioni economiche a studenti che svolgano attività di studio correlate all’attività istituzionale del Comune ad es. per borse di studio per tesi di laurea relative all’attività istituzionale comunale.
La Corte ricostruisce il quadro normativo della fattispecie in esame, sottolineando:
- la previsione dell’art. 38, commi 2 e 3 del Tuel secondo cui “il funzionamento dei Consigli, nel quadro dei principi statuiti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento (…) con il regolamento di cui al comma 2 i Consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti”;
- la mancanza di una disciplina generale in tema di utilizzo del contributo riconosciuto agli enti locali per spese di funzionamento dei gruppi.
Diversamente, per le spese dei gruppi consiliari regionali, la disciplina concreta è rinvenibile nel d.p.c.m. 21 dicembre 2012, emanato in ottemperanza dell’art. 1, comma 9, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174.
Tale decreto ha espressamente previsto che, per i gruppi consiliari regionali, “Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato per: a) spese di cancelleria e d’ufficio, stampa e duplicazione; b) spese per l’acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici; c) spese telefoniche e postali; d) per la promozione istituzionale dell’attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo; e) per l’acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell’attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo; f) per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio; g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all’Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza; h) per l’acquisto di beni strumentali destinati all’attività di ufficio o all’organizzazione delle iniziative dei gruppi; i) altre spese relative all’attività istituzionale del gruppo”.
Il giudice contabile ripercorre quindi i precedenti giurisprudenziali in materia sottolineando il criterio della necessaria inerenza della spesa all’attività̀ del Gruppo consiliare o dei consiglieri che ne fanno parte “in quanto l’impiego di risorse pubbliche presuppone sempre la finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non può̀ che far riferimento alle funzioni assegnate ai Gruppi consiliari” (Cfr Sezione autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, del 5 aprile 2013; sezione di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 234/2013/FRG, del 12 giugno 2013).
In questo senso, ai fini della rimborsabilità, la spesa non deve, tra l’altro, essere riconducibile all’attività politica del partito di riferimento.
Nel merito, la sezione osserva che, senza ricorrere all’interpretazione estensiva o all’estensione analogica, è possibile rispondere alla richiesta di parere sulla base della predetta ricostruzione giurisprudenziale la quale, pur se riferita ai gruppi consiliari regionali, espone principi pienamente applicabili anche alle spese sostenute dai gruppi consiliari degli enti locali, tra l’altro in linea con i contenuti del d.p.c.m. del 21 dicembre 2012.
A parere della Corte, dunque, i gruppi consiliari degli enti locali possono sostenere esclusivamente spese riconducibili alla loro attività.
Rimane invece precluso l’utilizzo delle dotazioni finanziarie, a essi attribuite, in favore dei partiti e dei movimenti politici dei quali fanno parte; per la medesima ragione, i fondi in argomento non possono essere utilizzati per erogare contributi ad associazioni, o comunque ad enti e organismi senza scopo di lucro, né per operare elargizioni economiche in favore di studenti che svolgano attività di studio correlate all’attività istituzionale del Comune.
Stefania Fabris