Quali criteri vanno presi a riferimento per determinare il compenso dei revisori dell’Ente locale
Corte dei conti, sezione controllo per la Lombardia, deliberazione n. 103 del 28 febbraio 2017 – Presidente Rosa, estensore Betozzi
La sezione di controllo per la Lombardia ha rimesso alla sezione delle Autonomie la questione di massima relativa ai limiti minimi al compenso dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali.
In particolare, il quesito è volto a chiarire se, con riferimento sistema di determinazione del compenso dei componenti dell’Organo di revisione economico-finanziari, previsto dall’art. 241 del TUEL, possa ritenersi sussistente un limite minimo, da individuarsi nel limite massimo stabilito per la classe demografica appena inferiore a quella di appartenenza dell’ente.
Il rilievo nasce dalla contestazione, da parte dell’organo di revisione di un ente locale, in ordine alla correttezza della determinazione del proprio compenso.
Ad oggi, il Dm del 20 maggio 2005 (emanato in attuazione dell’articolo 241 del Tuel) fissa il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante a ciascun componente dell’organo di revisione in ragione dell’appartenenza dell’ente alle classi demografiche indicate nell’allegato A.
Nessuna fonte fissa, tuttavia, espressamente fissato un limite minimo
Sul punto, la sezione lombarda ritiene razionale e coerente con il sistema delimitare la discrezionalità dell’ente locale entro un limite massimo e un limite minimo, da identificarsi proprio con il tetto fissato per la fascia immediatamente inferiore.
Se così non fosse, si correrebbe il rischio di veder compromessa l’autonomia del revisore, nonché gli obiettivi perseguiti attraverso il sistema delle nomine per estrazione a sorte introdotto dall’articolo 16, comma 25 del decreto legge n. 138/2011.
Non rimane quindi che attendere il responso finale della sezione per le Autonomie.