La scelte da effettuare secondo un recente parere della sezione di controllo per il Piemonte

Corte dei conti, sezione controllo per il Piemonte, deliberazione n. 48 del 28 aprile 2017Presidente Polito, relatore Baldi

A margine

Un Comune, proprietario di alcuni impianti sciistici, domanda se sia possibile acquisire una partecipazione in una società in perdita strutturale che, a seguito di una specifica procedura di gara, si è aggiudicata la gestione delle infrastrutture fino al 2045.

La sezione sottolinea che, dalla lettura del d.lgs n. 175/2016, emerge un limite che, seppure non esplicitato, può ritenersi implicito nel sistema: si tratta del divieto di acquisto di partecipazioni in perdita strutturale.

In materia, va infatti considerato l’articolo 5 del nuovo testo unico il quale, nello specificare gli oneri motivazionali da considerare in sede di acquisizione di nuova partecipazione, fornisce anche una chiara indicazione sui presupposti di legittimità per il mantenimento.

La relativa delibera, infatti, deve infatti motivare le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, oltre che indicare la compatibilità della costituzione/acquisizione rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Ne deriva che l’acquisto di una partecipazione in società in perdita strutturale difficilmente sarebbe coerente con i canoni normativi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità.

A questo si aggiunga che, in base al concetto di indispensabilità della partecipazione societaria, che oggi si sostanzia nella stretta necessità della stessa (articolo 4, comma 1, decreto legislativo n. 175/2016), ai fini dell’acquisizione o del mantenimento di una certa partecipazione, occorre sempre anche un apprezzamento di economicità, corollario del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, oggi rafforzato dall’obbligo dell’equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche.

In altre parole, l’andamento della società non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l’incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e risultati economici sistematicamente negativi, anche alla luce del divieto di finanziamento/sovvenzionamento che impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione (Cfr art. 6, co. 9, dl n. 78/2010 e art. 14, co. 5, d.lgs n. 175/2016).

Nello specifico, la logica di economicità di gestione, intesa come integrale copertura dei costi con i ricavi delle società partecipate, dovrebbe orientare ogni Ente nella scelta se mantenere, dismettere o acquisire una certa partecipazione, fermo restando che il soccorso finanziario non può derivare dall’intervento pubblico operato tramite l’acquisizione di una quota.

Nel caso di specie, tra l’altro, l’operazione descritta non appare altresì in linea con le previsioni dell’articolo 21 del nuovo testo unico, che prevedono, a fini di cautela e di responsabilizzazione dell’Ente, un articolato meccanismo di creazione di fondi vincolati a copertura dei rischi di perdite.

Stefania Fabris


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