IN POCHE PAROLE …

Per i titoli azionari e partecipativi assume la qualifica di agente contabile il soggetto incaricato di esercitare i diritti di azionista, ovvero colui che rappresenta l’Ente alle riunioni delle società esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale della Toscana, sentenza n. 9 del 22 gennaio 2024 – Pres. Bax, rel. di Pietro

A margine

Il caso – La vicenda verte sul conto giudiziale presentato, nel 2017, da una società partecipata da un comune.

Il comune premette di essersi adeguato, solo dal 2019, al nuovo orientamento giurisprudenziale secondo il quale il consegnatario delle azioni (nella specie la società partecipata) sarebbe gravato unicamente da un debito di vigilanza e non di custodia, tant’è che i conti sarebbero stati sottoscritti, a partire da quell’anno, dal legale rappresentante dell’Ente pro-tempore.

Il giudizio sarebbe pertanto improcedibile occorrendo individuare il soggetto tenuto alla resa del conto delle azioni e delle partecipazioni dell’Ente, tra:

  • il mero custode – detentore delle azioni, oppure
  • colui che materialmente esercita i diritti di azionista nelle società partecipate.

Il problema si pone in termini analoghi anche per i titoli dematerializzati, in quanto andrebbero documentati non tanto il maneggio fisico delle azioni, quanto le modalità di esercizio della gestione e l’effettiva applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

La sentenza

La Sezione rammenta che i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale, ai sensi dell’art. 20, lett. c), del R.D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 del d.lgs. n. 267/2000.

Tutti i beni mobili debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili e la consegna si effettua tramite inventario (art. 22 R.D. 23.5.1924 n. 827).

Inoltre, l’art. 6 DPR 4.9.2002 n. 254, stabilisce che “Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”, con la precisazione che i consegnatari per debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 12).

Il conto, in ultimo, deve essere reso anche per i titoli cc.dd. “dematerializzati”, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio.

Premesso ciò, il giudice contabile osserva che, per tutti i tipi di titoli, occorre individuare il soggetto qualificabile come agente contabile tenuto a rendere il conto giudiziale.

E ricorda che la giurisprudenza più recente, superando la visione tradizionale, ha ritenuto che agente contabile sia più propriamente il soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce sulla base di una concezione più ampia del concetto di “maneggio” (sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto,18.10.2017 n. 122; sez. Toscana, del. 17/2010/PAR).

“Assume, quindi, la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l’agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione …. rappresentando l’Ente alle riunioni delle società … esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale” (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020).

La Corte rammenta poi le corrette modalità di redazione e presentazione del cd “Modello 22” sottolineando che lo stesso deve:

  • essere sottoscritto dall’agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario;
  • contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto,18.10.2017 n. 122).

Questo perché, “il giudizio non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti” (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390).

Tant’è che l’art. 29 R.D. 23.5.1924, n. 827, stabilisce che i consegnatari dei diritti e delle azioni di cui all’art. 20, lett. c) “rispondono anche delle variazioni dei crediti a loro affidati”.

Ogni Ente deve altresì documentare, con apposita relazione, le modalità di esercizio della gestione da parte delle società, e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; sez. Veneto,18.10.2017 n. 122), anche se tale rendicontazione riguarda “una responsabilità nei confronti dell’ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile in senso proprio” (Corte dei conti, sez. controllo Toscana, del. 17/2010/PAR).

In ogni caso “L’agente contabile non può … essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell’azionista o del titolare di partecipazioni (quali l’espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l’esercizio di un diritto di opzione)” (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390).

È compito, infine, dell’Amministrazione trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, i conti degli agenti contabili, muniti del visto di parificazione con le scritture dell’ente, ossia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio.

Da qui la necessità di tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle scritture.

In altri temini, una volta inserite le singole partecipazioni nel conto generale del patrimonio:

1) sorge l’obbligo della resa del conto giudiziale da parte di ciascun dirigente a cui è affidata la gestione della singola partecipazione;

2) l’individuazione dei predetti dirigenti è compito di ogni Ente (Sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62);

3) ove non si proceda a dette nomine, sarà il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’espressa previsione dell’art. 9 del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui “per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”.

Conclusioni

A parere della Sezione, nel caso di specie, la società partecipata non può essere considerata consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione e, in quanto tale, tenuta alla resa del conto.

Appare evidente che la stessa non ha infatti svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio connessi alla proprietà dei titoli, essendosi limitata a detenerli quale mero depositario, senza alcun potere dispositivo.

La società, pertanto, è gravata solo da “debito di vigilanza” e non da “debito di custodia”, sicché non è tenuta a rendere il conto giudiziale.

Da ciò consegue la dichiarazione di improcedibilità del giudizio.

Stefania Fabris


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