E’ possibile ricorrere ad incarichi ex art. 110 del Tuel trattandosi di incarichi esorbitanti dal campo di applicazione del comma 424 della legge n. 190/2014.
Ogni ente dovrà però valutare con estrema cautela il ricorso a forme assunzionali che, a seconda delle modalità di configurazione concreta, potrebbero eludere le finalità sottese alle disposizioni della legge di stabilità.
Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Piemonte, deliberazione n. 113 del 7 luglio 2015, n. 52, Presidente Pischedda, relatore Valero
Il quesito
Un Comune domanda il parere della Corte dei conti in merito alla possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato e di conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL nella vigenza dell’art. 1, comma 424, della Legge di stabilità per il 2015, che prevede una via preferenziale per il riassorbimento del personale degli enti di area vasta dichiarato sovrannumerario.
La deliberazione
Nel ricordare che, con l’ormai nota deliberazione n. 19/2015, la Sezione Autonomie ha ritenuto di non esprimersi su tali fattispecie in quanto esorbitanti rispetto al tema delle difficoltà interpretative ed applicative del comma 424 della legge n. 190/2014 e dai relativi divieti, la Corte piemontese ribadisce, come del resto enunciato dalla predetta sezione Autonomie, che le stesse restano soggette alla disciplina propria dello specifico istituto.
Pur aderendo a questo indirizzo interpretativo, la Corte ritiene comunque opportuno richiamare l’attenzione sulla necessità di non incorrere in possibili effetti vanificatori dello scopo delle disposizioni in questione, conseguenti alle eventuali assunzioni prospettate nel quesito in argomento.
In sostanza, le assunzioni a tempo determinato possono essere disposte per far fronte ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, trovando causa nell’urgenza di provvedere alla sostituzione momentanea di un dipendente mancante o nella carenza di professionalità specifica nell’ente non rinvenibile neanche tra le unità soprannumerarie da ricollocare. Per quel che riguarda il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL (in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica), lo stesso dovrà essere valutato in relazione al conseguente venir meno di un posto in pianta organica, che potrebbe essere utilmente destinato ai fini assunzionali previsti dal citato art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014.
In ultima analisi, l’Ente dovrà valutare con estrema cautela il ricorso a forme assunzionali che, a seconda delle modalità di configurazione concreta, potrebbero eludere le finalità sottese al citato comma 424, con conseguente nullità del relativo contratto ai sensi dell’articolo 1344 c.c.
Stefania Fabris