La Corte dei conti chiarisce le condizioni per l’eventuale proroga del contratto

Corte dei conti, sezione controllo per la Sicilia, deliberazione n. 185 del 23 aprile 2015, Presidente Vaccarino, relatore Siragusa

Il quesito

Un comune domanda alla Corte dei conti se sia possibile prorogare un incarico di Responsabile di Settore a un funzionario in quiescenza, individuato a seguito di selezione, avvalendosi della facoltà di proroga consentita nell’avviso pubblico informativo approvato prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza.

Il parere

Nel formulare il parere di competenza, la Corte ricorda che l’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 90 del 2014, sancisce il divieto per le pubbliche amministrazioni “di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati …. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione”.

In sostanza, al fine di addivenire a contenimento della spesa pubblica, col D.L. n. 90/2014 il legislatore ha ampliato, in modo rilevante, sia l’ambito soggettivo che l’ambito oggettivo del divieto posto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza, dirigenziali o direttivi a soggetti in quiescenza.

Restano ammissibili, per i soggetti in pensione, solo incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito, in ogni caso, di durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.

L’obiettivo sotteso a tali disposizioni è quello di evitare che il conferimento di alcuni incarichi sia utilizzato dalle PP.AA. per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza e per attribuire ai medesimi soggetti responsabilità rilevanti nelle stesse amministrazioni, aggirando così l’istituto della quiescenza: la nuova norma è finalizzata, tra l’altro, a favorire il ricambio generazionale e il ringiovanimento del personale nelle PP.AA.

La Corte si sofferma sull’efficacia temporale della nuova e più restrittiva disciplina.

Nel caso di specie il Comune intenderebbe procedere alla proroga di un contratto il cui avviso pubblico è stato approvato prima dell’entrata in vigore dei nuovi vincoli.

Ebbene, posto che con il termine “proroga” si suole indicare il protrarsi nel tempo di un contratto, attraverso il prolungamento della scadenza che deve intervenire durante il periodo di validità dello stesso (altrimenti si verserebbe in un ipotesi di rinnovo), nel caso di specie, alla luce della circostanza che il D.L. 90 del 2014 è entrato in vigore il 25 giugno 2014, solo i contratti stipulati successivamente alla predetta data incorrono nei divieti di cui alla nuova normativa.

Nel caso in argomento, il contratto al soggetto in quescienza è pertanto prorogabile.

Stefania Fabris


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