IN POCHE PAROLE …
Il divieto di corrispondere emolumenti opera anche nel caso di elezione a Consigliere comunale sopravvenuta rispetto all’assunzione dell’incarico di componente dell’organo di amministrazione di una società partecipata dallo stesso Ente.
Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per il Veneto, deliberazione n. 300 del 4 settembre 2024 Presidente f.f. Brandolini, relatore Dalla Pria.
La richiesta di parere
La Corte è richiesta di fornire la propria interpretazione dell’art. 1, co. 718, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui “Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, … l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società”.
Nel caso portato all’attenzione dei giudici l’elezione alla carica di Consigliere comunale è avvenuta successivamente rispetto all’assunzione dell’incarico di componente del Cda di una società di capitali partecipata dallo stesso Ente.
Occorre quindi chiarire se il divieto di erogare emolumenti si applichi o meno soltanto verso coloro che già ricoprono la carica di amministratore locale.
Il parere
Ad avviso dei giudici, il divieto si riferisce sia alla carica elettiva assunta prima, che a quella assunta dopo l’attribuzione dell’incarico di componente del Cda di una società partecipata.
Questo perché il termine “assunzione” non va rapportato all’assunzione del dipendente pubblico di cui all’art. 35 d.lgs. n. 165/2001, ma va inteso in senso più generale, quale espletamento di un incarico funzionalizzato, che prescinde dal momento della relativa preposizione.
Diversamente opinando, verrebbe elusa la ratio di riduzione della spesa pubblica e di contenimento dei costi degli organi di governo e degli apparati pubblici, alla base della disposizione (Cfr. Corte dei conti, sez. controllo Veneto, deliberazione 110/2022/PAR).
Tale interpretazione risulta conforme alla pregressa giurisprudenza della Sezione per le Autonomie sull’art. 5, co. 5, del D.L. n. 78/2010, norma avente la medesima finalità di contenimento della spesa (SEZAUT/11/2017/QMIG).
A mente di questa giurisprudenza, infatti, «il termine “svolgimento” … consente di ricomprendere nella fattispecie tutte le ipotesi di incarichi esercitati da “titolari di cariche elettive”: non solo, quindi, quella del conferimento successivo all’acquisizione della carica, ma anche quella del conferimento precedente, nella quale l’incarico sia ancora in fase di “svolgimento” in costanza di mandato politico» (SRC Lombardi n. 666/PAR/2011 e n. 257/PAR/2012).
Inoltre «la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze nn. 349/1985 e 108/2016) ha costantemente affermato … che “non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni, le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti … Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto”. …. “… la norma che pone il principio della gratuità degli incarichi è vigente da diverso tempo per cui se ne presume, con ragionevole certezza, la conoscenza da parte di colui che sta svolgendo l’incarico e che, ancora prima del momento in cui inizierà il mandato politico, decide di candidarsi per essere eletto allo svolgimento dello stesso. In conseguenza, l’intervento normativo sul rapporto contrattuale non sembra, in tal caso, determinare, retroattivamente ed imprevedibilmente, un sacrificio imposto dalla legge idoneo a frustrare un legittimo affidamento del titolare dell’incarico sulla permanenza dello stesso”.
In conclusione, l’assunzione dell’incarico di cui all’art. 1, co. 718, L. n. 296/2006, va intesa nella medesima prospettiva del termine svolgimento di cui all’art. art. 5, co. 5, D.L. n. 78/2010, vista la ratio comune delle due disposizioni.
dott.ssa Stefania Fabris