Posto che la contrattazione decentrata è destinata a regolare la distribuzione dell’incentivo sulla scorta di criteri oggettivamente misurabili basati sul rendimento individuale degli avvocati dipendenti, gli enti locali debbono graduare la remunerazione della prestazione professionale a seconda della vittoria o della sconfitta in giudizio 

Corte dei conti, sezione di controllo per la Puglia, deliberazione n. 49 del 22 gennaio 2015 – Presidente Chiappiniello, relatore Fazio

Il caso

Una provincia chiede il parere della Corte in ordine alle modalità di attuazione dell’art. 9, comma 6, ultima parte, del DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai fini dell’approvazione delle nuove disposizioni regolamentari in materia di compensi alle avvocature pubbliche.

Al fine di rendere praticabile l’attribuzione dei compensi incentivanti, la provincia ha previsto un capitolo di spesa in bilancio con una mera capienza figurativa nel quale fare confluire le sole somme in entrata recuperate in danno delle controparti soccombenti, con esclusione di qualsiasi stanziamento a carico del bilancio.

La provincia domanda quale sia, in linea generale, l’interpretazione delle nuove disposizioni di legge e, in particolare, se il predetto importo figurativo possa assumersi o meno quale limite ex art. 9, comma 6, ultima parte, del DL n. 90/2014 ovvero quale criterio debba seguirsi in merito all’attuazione della suddetta disposizione nel più ampio intervento regolamentare di recepimento delle nuove disposizioni in materia.

Il parere

La sezione pugliese ricorda che l’art. 9, comma 2, del DL n. 90/2014 ha abrogato il comma 457 della legge n. 147/2013, congiuntamente all’art. 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 che disciplinava la materia dei compensi per l’Avvocatura dello Stato.

La finanziaria per il 2014 aveva stabilito, in particolare, che, nel triennio 2014 – 2016, le pubbliche amministrazioni, in caso di sentenze ad esse favorevoli, dovessero corrispondere ai dipendenti delle avvocature interne, solo il 75% dei compensi professionali con oneri a carico dell’ente (in caso di sentenza con compensazione delle spese) e l’87,5% (la riduzione del 75% si applicava solo sul 50% dei compensi) di quelli con oneri a carico della controparte (in caso di sentenza con vittoria delle spese).

La quota restante doveva essere versata annualmente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato da tutte le amministrazioni, tranne gli enti territoriali (ivi compresi gli enti locali e le Regioni), gli enti del Servizio sanitario nazionale e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il decreto legge n. 90 del 2014 reca oggi una disciplina per le avvocature degli enti locali maggiormente articolata rispetto alla precedente.

Essa contempla, infatti, il passaggio dal meccanismo della decurtazione percentuale dei compensi, a quello della combinazione del doppio tetto retributivo (generale e particolare) con quello del regime di riparto dei compensi secondo le norme regolamentari e della contrattazione collettiva.

Le nuove norme interne dovranno, nello specifico, basarsi su criteri meritocratici, e prevedere un tetto di spesa ove l’onere sia posto a carico dell’ente (ovvero in caso di sentenza favorevole con compensazione di spese o a seguito di transazione su sentenza favorevole).

Nel dettaglio, ecco le regole  oggi in vigore:

a) computabilità dei compensi professionali agli avvocati dei dipendenti pubblici nel limite retributivo ex art. 23-ter del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) in caso di sentenza favorevole (depositata dopo l’adeguamento dei regolamenti e contratti collettivi da effettuarsi entro il 25 settembre 2014) con vittoria, totale o parziale, di spese, le somme recuperate dalla controparte sono ripartite tra gli avvocati dipendenti dell’ente nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva, con criteri oggettivamente misurabili basati sul rendimento individuale e sulla puntualità negli adempimenti processuali, “in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo”.

La parte rimanente delle suddette somme andrà riversata nel bilancio dell’amministrazione.

In assenza dell’adeguamento di regolamenti e contratti collettivi, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i compensi non possono essere corrisposti;

c) in caso di sentenza favorevole (depositata dopo il 26 giugno 2014) con compensazione integrale di spese (compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole), i compensi professionali vanno corrisposti in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, che non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013 ed “in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo”.

La Corte sottolinea come sia la norma stessa a lasciare alla contrattazione integrativa la competenza a determinare i criteri di riparto dei compensi, fermi restando tre tetti:

1) quello retributivo individuale generale ai sensi dell’art. 23-ter del DL 6 dicembre 2011, n. 201, sul livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo di “chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con (…) le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (…)”, corrispondente a quello del primo presidente della Corte di cassazione;

2) quello retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall’avvocato interno nell’anno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo annuale;

3) quello finanziario collettivo (assente nelle sentenze favorevoli con vittoria di spese) previsto in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese o con transazione, in quanto l’ente non può rendere disponibili somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell’anno 2013.

In tal caso i criteri di assegnazione del compenso seguono le norme regolamentari o contrattuali vigenti.

Inoltre, in base ai principi di trasparenza ed onnicomprensività del trattamento economico, le risorse destinate agli avvocati interni dell’ente debbono continuare a transitare necessariamente dal fondo per il finanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato ai sensi degli artt. 26, comma 1, lett. e) e 37 del CCNL 23 dicembre 1999 o dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 1 aprile 1999 per il personale non dirigente.

Infine, considerato che la norma fa riferimento allo stanziamento e non all’impegno, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante il “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, lo stanziamento con finalità di accantonamento dovrà corrispondere effettivamente ai giudizi in corso e al grado di probabilità dell’esito della vertenza e analogo accantonamento l’ente dovrà effettuare in caso di probabilità di soccombenza (allegato n. 4.2 par. 5.2 lett h) (1).

Il limite va da ultimo applicato ai compensi derivanti da sentenze depositate dopo l’entrata in vigore del decreto, come prevede il comma 8, 1° periodo, dell’art. 9 del DL n. 90/2014, per cui, di converso, lo stanziamento può eccedere il limite normativo per una quota pari ai compensi, non ancora corrisposti agli interessati, per sentenze depositate anteriormente a quella data.

Le conclusioni

La sezione risolve, quindi, la questione sottopostale ammettendo che l’ente istante non possa assumere quale limite ex art. 9, comma 6, del DL n. 90/2014, l’importo figurativo iscritto tra gli stanziamenti di spesa dell’esercizio 2013 finanziati dalle controparti soccombenti nei giudizi.

Diversamente, la provincia dovrà graduare la remunerazione della prestazione professionale che ha dato luogo alle sentenze favorevoli con vittoria di spese, anche facendo riferimento all’attività svolta con riferimento ai casi con diverso esito, dal momento che la contrattazione decentrata, destinata a regolare la distribuzione dell’incentivo, deve adottare obbligatoriamente criteri oggettivamente misurabili basati sul rendimento individuale del singolo avvocato.

Stefania Fabris

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(1) Sul punto la Corte osserva tuttavia che, data la discrezionalità che hanno gli enti locali nello stabilire l’oggetto dei capitoli di bilancio, appare possibile l’assenza di stanziamenti ad oggetto dettagliato per fare fronte specificamente a spese legali destinate alla propria avvocatura con oneri a carico dell’ente. In questo caso il dettaglio dovrebbe essere comunque fornito dalla tabella del fondo salario accessorio o del fondo per la retribuzione valida per il 2013 per dimostrare l’osservanza del limite al trattamento accessorio.


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