Nella destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada, non risulta decisiva la natura corrente o di investimento della spesa che l’ente locale si propone di sostenere; è invece necessario che l’acquisto di beni o di servizi, si inserisca in un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, o in un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 85 del 30 giugno 2020 – Presidente Riolo, relatore Liguori
A margine
I quesiti – Un Sindaco domanda una serie di chiarimenti in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative spettanti al comune per le violazioni previste dal codice della strada.
Come noto, la materia è regolata dall’articolo 208, co. 4, lettere b) e c), e co. 5-bis, del d.lgs. n. 285/1992, in base ai quali:
“(…) 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata: (…)
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale (…);
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale (…) e a interventi a favore della mobilità ciclistica. (…)
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”.
Il Sindaco domanda di conoscere se:
- il dato letterale dell’art. 208, co. 4, lett. b), escluda la possibilità di finanziare spese correnti relative ad “attività” di verifica e taratura delle strumentazioni (autovelox, etilometro, radio, telelaser, ecc), o l’accesso alle banche dati per la visura degli intestatari dei veicoli;
- ai fini dell’acquisto delle attrezzature previste alla successiva lett. c) e al co. 5-bis), possano o meno essere effettuate anche spese in conto capitale/di investimento vincolate al potenziamento delle attività di controllo finalizzata alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
Il parere – Il giudice contabile rammenta che l’articolo 208 del d.lgs. n. 285/1992 prevede un parziale vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti agli enti territoriali per le violazioni previste dallo stesso codice, e rappresenta un’eccezione al principio contabile generale di unità del bilancio di cui al d.lgs. n. 118/2011.
Ricordato ciò, la Corte sottolinea nuovamente che “Alla luce del dato testuale, ricavabile dall’art. 208 comma 4 lett. b, il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito ‘anche’ mediante gli acquisti di che trattasi [automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale]. Ne consegue che l’amministrazione locale, nell’esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo” (Così Corte dei conti, Sezione reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 274/2013/PAR del 3 luglio 2013).
Pertanto, la natura corrente o di investimento della spesa che l’ente locale si propone di sostenere non risulta decisiva ai fini rispetto del vincolo di destinazione delle sanzioni.
Di contro, appare invece necessario che l’acquisto di beni o di servizi si inserisca in uno specifico progetto, rivolto espressamente al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (Cfr. Corte dei conti, Sezione reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 447/2019/PAR del 18 dicembre 2019).
In tale quadro, dovrà essere il Comune, nell’esercizio della propria discrezionalità, a valutare l’inerenza delle singole voci di spesa rispetto agli obiettivi di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale previsti dall’art. 208, comma 4, lettera b).
Per quanto attiene, poi, a quanto previsto dal co. 4, lettera c), riferito al “potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale” contemplato dal successivo co. 5-bis: secondo la Corte tale previsione normativa ben può “ricomprendere anche le spese relative all’acquisizione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza quando gli stessi risultino finalizzati ad accrescere la sicurezza stradale attraverso il controllo della circolazione dei veicoli e degli altri utenti della strada”. (Cfr. Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna con deliberazione n. 3-2019-PAR del 21 gennaio 2019).
Anche in questo caso, come nel precedente, resta fondamentale, ai fini del rispetto del vincolo di destinazione, che il Comune, nella sua piena discrezionalità e responsabilità, inquadri l’acquisto nell’ambito in un progetto di potenziamento dei servizi di controllo volti alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.
Stefania Fabris