Nei conteggi per la riduzione del fondo per il salario accessorio, ai sensi dell’art. 1, co. 236, della legge n. 208/2015, va tenuto conto anche del personale astrattamente assumibile indipendentemente dalla sua effettiva assunzione entro fine anno.

Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 367 del 15 dicembre 2016, presidente Astegiano, relatore Guida

A margine

Un Comune domanda di conoscere la corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 1, co. 236, della legge n. 208/2015, secondo cui: “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

Il quesito mira, in particolare, a comprendere se la parte finale della suddetta disposizione possa essere interpretata nel senso di “concedere agli Enti in “chiave premiante” la possibilità di ricomprendere nel calcolo del personale in servizio al 31/12/2016, ai fini della determinazione della semisomma per la decurtazione del fondo in modo proporzionale alla riduzione del personale in servizio, anche le unità di personale già inserite nel Programma triennale dei fabbisogni del personale 2016-18 (Piano occupazionale 2016), indipendentemente dallo loro effettiva assunzione entro fine anno, tenuto conto anche del fatto che tale atto di programmazione non può che essere stato adottato non solo nel rispetto della disciplina vincolistica in tema di assunzioni del personale, ma anche del budget assunzionale normativamente consentito per ogni Ente e delle effettive compatibilità di bilancio”.

Dopo aver evidenziato come la suddetta disposizione sia stata di recente oggetto di esegesi da parte della Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 34/SEZAUT/2016/QMIG, la sezione lombarda conferma la percorribilità dell‘interpretazione proposta dal Comune istante.

Come già evidenziato dalla Sezione per le Autonomie, l’inserzione nella legge n. 208/2015 dell’inciso “tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente” costituisce un elemento di novità rispetto al previgente quadro disciplinatorio, per il resto sostanzialmente confermato.

Inoltre “L’applicazione dei generali canoni che reggono l’interpretazione normativa impongono, come noto, di non attribuire alla disposizione “altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”.

Ne deriva che, a seguito della novella in esame, non appare trovare alcun addentellato normativo la necessità di compiere una rettifica alla fine dell’esercizio per adeguare il fondo alle assunzioni effettivamente intervenute.

A prescindere, dunque, dal ricorso a criteri interpretativi teleologici, non necessari in questa sede, la lettera della disposizione in esame appare militare per il riferimento al personale astrattamente assumibile, indipendentemente, dunque, dalla sua effettiva assunzione entro fine anno.

Ai fini dell’individuazione di tale parametro appare corretto il riferimento all’individuazione posta in essere nel Programma triennale dei fabbisogni del personale 2016-18 (Piano occupazionale 2016), che deve essere adottato, … non solo nel rispetto della disciplina vincolistica in tema di assunzioni del personale, ma anche del budget assunzionale normativamente consentito per ogni Ente e delle effettive compatibilità di bilancio.

Stefania Fabris


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