Le indicazioni della sezione Lombarda per la predisposizione dei nuovi regolamenti

Corte dei conti, sezione regionale controllo per la Lombardiadeliberazione n. 276 del 10 settembre 2015Presidente Rosa – Relatore Astegiano


Il quesito

A seguito delle modifiche apportate alla disciplina degli incentivi per la progettazione di opere pubbliche, un Comune domanda alla Corte dei conti le indicazioni del caso per la costituzione e la ripartizione del nuovo “fondo per la progettazione e l’innovazione” di cui all’art. 93, co. 7 bis del D.Lgs n. 163/2006, e per la riscrittura dell’apposito regolamento in materia.


La deliberazione

La sezione, dopo aver ribadito che la novella in argomento conferma sì la possibilità di remunerare i dipendenti incaricati di determinate attività ma restringe tuttavia la portata applicativa della disciplina precedente (Cfr Sez. contr. Lombardia, 5 maggio 2015, n. 191), risponde ai singoli quesiti come segue:

a) Se le somme da stanziare per la costituzione del fondo previsto dal co. 7 bis, dell’art. 93, del d. lgs. n. 163 del 2006 debbano transitare nel fondo incentivante per la produttività dei dipendenti comunali di cui all’art. 15, co. 1, lett. k), ovvero se debbano essere considerate in modo autonomo.

Secondo i giudici, è la formulazione stessa della norma, unitamente alla necessità che ogni ente adotti apposito regolamento, contenente sia l’indicazione del limite massimo di risorse destinate alle finalità incentivanti che la disciplina del successivo riparto, a far ritenere che le risorse debbano confluire in un fondo a gestione autonoma, regolato dal citato regolamento e non nell’ordinario fondo di cui all’art. 15, co. 1, lett. k) del CCNL del 1° aprile 1999, che presenta modalità di costituzione e gestione basate su diversi presupposti.

b) Se anche le somme destinate per l’IRAP debbano essere incluse nel tetto del 2 per cento oppure se debbano essere previste in aggiunta a quelle determinate per il tetto del 2 per cento.

Nel richiamare le indicazioni fornite dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 33 del 30/06/2010, la Corte rammenta che, sul piano strettamente contabile, dovendo tener conto delle modalità di copertura di “tutti gli oneri”, l’amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l’onere Irap, così come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico.

c) Se le somme riferite all’IRAP “debbano essere incluse nella quota dell’80%” dell’incentivo destinato al personale oppure “se possano esser incluse nella quota del 20%” dell’incentivo (destinato all’acquisto di strumentazioni, implementazione banche dati e simili) oppure se .. “debbano, invece, essere finanziati con mezzi propri di bilancio”.

Secondo la Corte appare indubbio che le somme destinate all’IRAP non possano che ricadere all’interno della quota dell’80% dell’incentivo destinato al personale, considerato che il restante 20% deve essere destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, nonché di implementazione di banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa fermo restando, come appena illustrato, che somme destinate al pagamento dell’IRAP debbono rientrare nell’ammontare delle risorse inserite nell’ammontare complessivo del fondo in parola.

d) Se la liquidazione dell’incentivo relativo in parte ad opere risalenti agli anni 2004 – 2014 ed in parte ad opere in corso al momento di entrata in vigore della legge 11/08/2014, n. 114, possa avvenire in base ai criteri di ripartizione già esistenti e determinati con apposita delibera di Giunta comunale, senza essere disciplinati da apposito regolamento.

Anche per la soluzione di questo quesito la sezione richiama il proprio precedente parere n. 191 del 2015, chiarificatore in materia, a mente del quale “il diritto all’incentivo deve essere corrisposto sulla base della normativa vigente al momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate senza che possa essere modificato da disposizioni di legge successive che ne riducano i presupposti e ne limitino l’entità”.

… pertanto “i soggetti incaricati della redazione di uno specifico atto hanno diritto a percepire l’incentivo determinato sulla base della legge in vigore al momento in cui, con il compimento dell’atto medesimo, si esaurisce la prestazione lavorativa richiesta”, a condizione che l’atto superi positivamente i successivi controlli che ne attestino la regolarità e consentano l’avvio della gara, controlli che, rimanendo adempimenti estranei alla prestazione lavorativa del dipendente, potranno pertanto intervenire anche successivamente alla data di entrata in vigore della riforma.

Analogamente, “I soggetti incaricati di prestazioni di durata, viceversa, maturano il diritto all’incentivo con riferimento alla frazione temporale dell’attività espletata la quale può ragionevolmente consistere nel numero dei giorni di attività”… da qui la conseguenza che “la misura dell’incentivo dovrà essere parametrata ai giorni di attività svolta prima o dopo l’entrata in vigore della riforma” con la precisazione, tuttavia, che gli incentivi maturati prima dell’entrata in vigore della riforma possono essere liquidati nei limiti in cui si siano verificate tutte le condizioni previste dalla vecchia normativa, sia con riferimento al concreto avvio della realizzazione dell’opera che alla costituzione del fondo, che alle modalità di ripartizione dello stesso che avrebbero dovute essere stabilite in apposito Regolamento comunale.

e) Se nel regolamento in corso di predisposizione possa essere inserita una norma transitoria disciplinante le situazioni precedenti alla data del 19 agosto 2014 e non ancora concluse ossia quelle che vanno dal 2004 al 2014 e se sia corretto ritenere che le somme relative a detti incentivi siano compatibili con la normativa concernente il contenimento della spesa di personale e quella riguardante il conto annuale delle spese di personale.

Su questo punto, ad avviso della sezione, il Regolamento in parola ben può disciplinare la situazione transitoria al fine di evitare incertezze e contenere in un unico testo le regole attuali e precedenti di questa specifica materia, senza ovviamente apportare alcuna innovazione che possa, in qualche, modo limitare i diritti già maturati o sanare precedenti irregolarità.

In chiusura la sezione conferma, altresì, che le risorse che confluiscono nel fondo per l’innovazione e l’incentivazione sono destinate a remunerare l’attività lavorativa del personale e, pertanto, sono soggette ai limiti di spesa che l’Ente locale è tenuto ad osservare in materia di spesa per il personale.

Stefania Fabris


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