IN POCHE PAROLE …

In caso di affidamento tramite Centrale di committenza, il 25% della quota incentivi da riconoscersi in favore del personale della Stazione Appaltante Qualificata, va calcolato sul totale della quota incentivi pari al 2%, al lordo quindi del fondo innovazione pari al 20%, purché vengano rispettate le finalità poste dalla norma.

Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 196 dell’11 settembre 2024 – Presidente Buccarelli, relatore Gasparo

Il caso

Un Comune domanda di conoscere la corretta interpretazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 (ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016), relativamente alla ripartizione del fondo incentivante del 20% in presenza di una Convenzione con altro Ente per lo svolgimento delle funzioni di Centrale di committenza.

La Corte è, in particolare, richiesta di chiarire se “il 25% della quota incentivi da riconoscersi in favore del personale della Stazione Appaltante Qualificata per aver svolto la fase di affidamento, vada calcolata sul totale della quota incentivi di cui al co. 2 dell’art. 45, oppure sull’80% destinato al personale, previo scorporo, a monte, della componente del 20% (fondo innovazione) da destinarsi, invece, al Comune titolare dell’appalto”.

La deliberazione

Il giudice osserva che l’art. 45, co. 8, del d.lgs. n. 36/2023, dispone che “Le amministrazioni … che costituiscono o si avvalgono di una Centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale Centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2”.

Il citato comma 2 stabilisce che “Le stazioni appaltanti … destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento”.

Il tenore letterale della nuova disposizione innova rispetto alle previsioni del previgente codice comprendendo, nel limite percentuale del 25%, le attività tecniche indicate all’allegato I.10, in relazione alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti della Centrale di committenza.

Le predette attività sono incentivabili in misura non superiore al 2% degli stanziamenti previsti nei bilanci delle stazioni appaltanti per le singole procedure. Si tratta di un’elencazione tassativa, la quale riproduce più analiticamente le attività indicate dall’art. 113 del vecchio codice.

La norma specifica poi che l’80% del 2% anzidetto va ad alimentare gli incentivi (comma 3), mentre il restante 20%, previsto dal comma 5, è destinato:

  • all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (comma 6);
  • ad attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, e alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria dei dipendenti (comma 7).

Conclusioni

Tenuto conto di quanto dispone il Codice, non vi è ragione per escludere dalla base di calcolo del 2%, la componente del 20%, ai fini del computo delle risorse da destinare al personale della Centrale di committenza, fissate complessivamente nella misura massima del 25% del 2%, purché vengano rispettate le finalità poste dalla norma.

In sintesi, in caso di ricorso alla Centrale di committenza:

Questa ripartizione assicura il rispetto della finalità poste dal comma 5, anche ad opera della Centrale di committenza. Finalità che l’Amministrazione è in ogni caso tenuta a garantire in riferimento al restante 75%, di cui quota parte, pari al 20%, deve essere destinato “ai fini di cui ai commi 6 e 7”.

Detto in altri termini, il 20% del 25% delle risorse spettanti alla Centrale di committenza (pari al 5%), cumulandosi con il 20% del 75% rimanente in capo all’Ente (pari al 15%), totalizza il 20% richiamato dal 2 comma dell’art. 45, la cui finalizzazione permette di non tradire la volontà del legislatore, per come indicata ai commi 5, 6 e 7 della medesima disposizione.

In conclusione, la quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di committenza, fissata nella misura massima del 25% del 2% del valore posto a base di gara, è comprensiva due componenti (incentivi al personale per l’80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dall’art. 45, commi 3, 5, 6 e 7.

Stefania Fabris

 


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