I rimborsi per gli spostamenti del segretario non sono soggetti ai limiti imposti dal dl 78/2010 non essendo assimilabili al trattamento di missione tout court

Corte dei conti, sezione controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 221 del 3 novembre 2016, presidente Frittella, relatore Quaglini

A margine

Il parere concerne la corretta interpretazione dell’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, in tema di rimborso delle spese di viaggio, legate all’utilizzo del mezzo proprio, sostenute dal segretario comunale in convenzione tra più enti locali.

Il Comune chiede di sapere se e in che misura sia consentito procedere al rimborso delle spese legate all’utilizzo del mezzo proprio.

In via preliminare, la Corte osserva che la disposizione in questione si inserisce nel novero delle norme volte al contenimento della spesa pubblica.

In merito al rapporto tra l’ambito applicativo della norma e le disposizioni previste dall’45, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, per i Segretari comunali e provinciali titolari di segreteria convenzionata, la Corte richiama le conclusioni a cui sono pervenute le Sezioni riunite con deliberazione n. 9/2011.

L’art. 45 prevede che “al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili”.

Per contro, il dl n. 78/2010 ha limitato le spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell’amministrazione di appartenenza per l’espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede.

Ciò premesso, la Corte sottolinea come il rimborso previsto dal contratto dei segretari intenda sollevarli dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le sedi istituzionali ove sono chiamati ad espletare le funzioni; in più, la prevista ripartizione della spesa per i trasferimenti tra “i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione” dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all’interno del trattamento di missione tout court.

Ne deriva che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dal dl n. 78/2010 non comportano l’inefficacia del CCNL per il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata.

Circa la determinazione della misura del rimborso, la Corte richiama le seguenti indicazioni fornite dalla Ragioneria generale nell’intento di garantire un risparmio di spesa:

  • deve ritenersi disapplicata qualunque disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l’entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI; reputandosi attribuibile, viceversa, soltanto un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro;
  • nella convenzione di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l’altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti;
  • il rimborso non può coprire i tragitti dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

In questo quadro, resta possibile anche la refusione di eventuali ulteriori presenze del segretario rispetto a quelle pianificate, mentre i rimborsi possono comprendere anche gli spostamenti dal comune capofila al comune non capofila (Cfr Corte dei conti, sezione giurisdizione per l’Emilia-Romagna, sentenza n. 103/2015).

Stefania Fabris


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