Ciascun ente può disciplinare le modalità di ristoro delle spese sostenute dagli amministratori nei casi di utilizzo del mezzo proprio, nel modo economicamente più conveniente per l’ente, per le missioni svolte in ragione del mandato fuori del territorio comunale per le quali non vi sia possibilità di utilizzare mezzi dell’amministrazione e/o indisponibilità di collegamenti pubblici conciliabili con gli impegni istituzionali, tenendo conto della necessità di contenimento della spesa e comunque entro il limite massimo dell’onere che l’amministrazione sosterrebbe in caso di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto per il medesimo percorso.

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Umbria, parere 28 marzo 2014, n. 16, – Presidente Sfrecola, Relatore Meniconi

Il quesito

Il sindaco di un comune ubicato in zona montana si dice sprovvisto sia di autovetture che di un adeguato servizio di trasporto pubblico, a collegamento col capoluogo di Provincia e con gli altri comuni limitrofi, per le trasferte istituzionali degli amministratori locali.

La Corte dei conti è chiamata ad esprimersi sulla possibilità di prevedere un rimborso delle spese di viaggio parametrato ad un quinto del prezzo della benzina, per le missioni espletate, con mezzo proprio, al di fuori del territorio comunale.

Il parere

La Corte richiama l’art. 84 del TUEL, norma fonte di disciplina in materia, nel testo risultante dalla modifica disposta dal D.L. n. 78/2010, in base al quale agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con apposito decreto ministeriale.

Il successivo decreto attuativo del 4 agosto 2011 prevede, quindi, che per le suddette missioni istituzionali, agli amministratori locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni – autonomie locali.

Sulla base di questo contratto “Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l’art. 38, commi 2 e ss., del medesimo CCNL e al dirigente spetta l’indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 7, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km”.

Ciò premesso, la Corte osserva che con l’entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 tali norme contrattuali non risultano più applicabili al personale dirigenziale. Questo provvedimento limita, infatti, i costi delle spese per missioni, disponendo che le previgenti disposizioni della L. 836/1973 e della L. 417/1978, contemplanti l’uso del mezzo proprio¹ col rimborso di un’indennità chilometrica rapportata ad un quinto del costo della benzina, non si applichino più al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs n. 165 del 2001.

Sul nuovo sistema così delineatosi il giudice contabile è stato chiamato a pronunciarsi in più occasioni. In particolare, le Sezioni Riunite hanno ammesso l’utilizzo del mezzo proprio da parte del dipendente ma col limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni; mentre hanno negato la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese sostenute, anche nell’ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell’interesse pubblico

Detto ciò, anche al fine di evitare i rischi derivanti dal ricorso a soluzioni applicative che, pur formalmente rispettose delle norme si pongano in contrasto con la ratio della norma (ridurre i costi degli apparati amministrativi), in quanto idonee a pregiudicare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa o a determinare una lievitazione dei costi stessi, si è ritenuto  “… possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra del 2010 e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto …” (Cfr. Corte dei conti, SS. RR. in sede di Controllo delibere n. 8/2011; n. 9/2011; n. 21/2011).

Tali considerazioni, valevoli per il personale dirigente degli enti locali, risultano, come visto, applicabili anche agli amministratori locali, in virtù del richiamato D.M. 4.8.2011, che estende a questi ultimi le limitazioni vigenti per i dirigenti relativamente al rimborso delle spese di missione.

Ne consegue che ciascun ente può disciplinare le modalità di ristoro delle spese sostenute dagli amministratori nei casi di utilizzo del mezzo proprio, nella misura economicamente più conveniente, per le missioni svolte in ragione del mandato fuori del territorio comunale per le quali non vi sia possibilità di utilizzare mezzi dell’amministrazione e/o indisponibilità di collegamenti pubblici conciliabili con gli impegni istituzionali, tenendo conto della necessità di contenimento della spesa e comunque entro il limite massimo dell’onere che l’amministrazione sosterrebbe in caso di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto per il medesimo percorso.

Le conclusioni

L’orientamento ormai pacifico del giudice contabile nega, quindi, la possibilità, di rimborsare l’indennità chilometrica agli amministratori locali, in caso di utilizzo del proprio mezzo; tuttavia fa salva la circostanza di regolamentare la fattispecie, limitando il ristoro a quanto l’ente avrebbe sostenuto in caso di utilizzo, da parte dell’amministratore, dei mezzi pubblici di trasporto (in termini sezioni Emilia-Romagna n. 208/2013, Campania n. 21/2013, Piemonte n. 390/2013  e Lazio n. 4/2012).

In sintesi, sussiste, ne limiti indicati, un alveo operativo entro il quale riconoscere il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali che fanno uso del mezzo proprio nell’espletamento del mandato istituzionale.

Stefania Fabris

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¹ La legge 18 dicembre 1973, n. 836, ammetteva l’uso del proprio automezzo qualora più conveniente rispetto ai servizi di linea; nei casi in cui l’orario dei servizi pubblici fosse stato inconciliabile con lo svolgimento della missione o nell’eventualità in cui tali servizi mancassero del tutto.


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