Il comune ha piena facoltà di acquistare autovetture non adibite a servizi istituzionali nel rispetto del tetto di spesa oggi fissato dall’articolo 5, comma 2, d.l. n. 95/2012.

Corte dei conti, sezione regionale di controllo Piemonte, delibera 24 luglio 2018, n. 90-2018-SRCPIE-PAR, Presidente Polito, Estensore Baldi

Il fatto

Un comune chiede alla Corte dei conti l’espressione di un parere in ordine alla possibilità di acquisto di autovetture non specificamente adibite a servizi istituzionali.

In particolare, il Sindaco, dopo aver ricordato la vetustà del parco veicoli a disposizione dell’Ente ed aver ricostruito il quadro normativo, interroga la Sezione circa la vigenza dell’articolo 6, comma 14, del decreto legge n. 78/2010 in relazione alla specifica fattispecie proposta.

Il parere

Il collegio ricorda che negli ultimi anni sono state introdotte varie disposizioni in tema di contenimento della spesa per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e per acquisto di buoni taxi da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, con l’approvazione dell’articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 sono stati introdotti dei tetti di spesa per la stipula dei sopracitati contratti, modificati per effetto di successivi interventi legislativi, prevedendo l’esclusione dell’applicazione del limite per alcune categorie di veicoli, quali quelli utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ovvero, per effetto di modifiche successive (art. 5, comma 2, d.l. 95/2012), quelli per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

L’articolo 6, comma 14, introduceva, a decorrere dal 2011, un tetto di spesa (80% della spesa sostenuta nel 2009) “per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi”; il menzionato articolo 5, comma 2, d.l. n. 95/2012, a decorrere dal 2014, rendeva tale limite ancora più stringente (30% della spesa del 2011, già a sua volta ridotta rispetto a quella del 2009).

Accanto alle disposizioni legislative che hanno posto un tetto complessivo della spesa in tema di autovetture di servizio, il legislatore con l’articolo 1, comma 143, della legge 24.12.2012 n. 228, confermando la vigenza delle citate misure di contenimento della spesa (con l’inciso “Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti”) ha introdotto a far data dall’entrata in vigore della legge sino al 31 dicembre 2015 il divieto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della legge 196/2009, di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Tale divieto è stato escluso per le necessità correlate ad una serie di servizi: infatti, il successivo comma 144 ha previsto che “Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero”. Il legislatore, quindi, ha ritenuto che la necessità di contenimento della spesa pubblica attraverso un blocco totale, sebbene temporaneo, della possibilità di acquisto di autovetture, fosse recessiva rispetto all’esigenza di dotare di veicoli alcuni servizi fondamentali.

Con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015, articolo 1, comma 636) il divieto di acquisto di autovetture veniva esteso al 31.12.2016.

Come si può notare dall’esposizione normativa, i limiti introdotti dal legislatore sono di due tipi: il primo, espressione della politica dei tagli lineari, introduce un tetto e non un divieto di spesa. Il secondo, venuto meno al 31.12.2016, prevedeva un espresso divieto di acquisto autovetture.

Non è quindi condivisibile l’esegesi proposta dal Comune istante secondo cui l’articolo 6, comma 14, del d.l. n. 78/2010 sarebbe stato superato dal successivo articolo 1, comma 143, legge n. 228/2012 con il conseguente venire meno di ogni divieto e/o limite dal 31.12.2016.

Conclusioni

Ad avviso del collegio, trattandosi di disposizioni che operano in modo difforme e non comparabile, il venir meno di una (l’espresso divieto) non incide sull’operatività dell’altra (tetto di spesa).

Da ciò consegue la piena facoltà dell’Ente di acquistare autovetture non adibite a servizi istituzionali nel rispetto del tetto di spesa oggi fissato dall’articolo 5, comma 2, d.l. n. 95/2012.


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