IN POCHE PAROLE …
I chiarimenti della Corte dei conti sull’applicazione dell’art. 1 co. 1091. della L. n. 145/2018.
Corte dei conti, Sez. regionale per la Lombardia, deliberazione n. 113 del 27 maggio 2024 – Presidente Buccarelli, relatore Decorato
Il quesito – La Corte è richiesta di chiarire l’applicazione e l’interpretazione dell’istituto, introdotto dall’art. 1 co. 1091. della L. n. 145/2018 (1), che prevede la possibilità, per gli Enti locali, previa approvazione di apposito regolamento, di destinare il maggior gettito IMU e TARI, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate, e al trattamento accessorio del personale dipendente, in deroga al limite di cui all’art. 23, co. 2, del d.lgs. n. 75/2017.
Il parere
Di seguito i chiarimenti forniti dalla Sezione lombarda, punto per punto:
1) Modalità di calcolo del montante sui cui calcolare gli incentivi nella percentuale massima del 5%
Il parametro di riferimento è il maggior incasso dell’IMU e della TARI accertate nell’esercizio di competenza.
Non è pertanto possibile dare rilievo né agli accertamenti singolarmente considerati, né al computo delle riscossioni eventualmente avvenute a residuo (sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio precedente ed incassate in quello corrente, sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi e quindi ancora più remoti).
In altri termini, non è sufficiente il maggior accertamento, ma occorre anche il maggior incasso limitatamente all’anno a cui lo stesso accertamento si riferisce.
Il personale beneficiario sarà quello impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, la cui quota di trattamento accessorio a tal fine destinata, dovrà essere attribuita mediante contrattazione integrativa.
2) Rendiconto da prendere a riferimento
Il rendiconto di riferimento è quello dell’esercizio antecedente a quello in cui sono stanziate le risorse, quindi, il rendiconto in cui viene accertato il “maggiore gettito accertato e riscosso”.
3) Assegnazione degli incentivi in caso di approvazione del rendiconto oltre il termine di legge (anche se prorogato)
Un ritardo (anche di pochi giorni) nell’approvazione del rendiconto e senza responsabilità dei dipendenti coinvolti nelle iniziative di potenziamento del settore entrate, inibisce l’erogazione degli incentivi (Cfr. Sezione Autonomie, deliberazione n. 19/2021/QMIG; Sez. controllo Lombardia, deliberazione n. 192/2023).
4) Sull’eventuale previsione di specifici obiettivi di performance, che ricalchino quanto previsto dalla L. n. 145/2018, in caso di approvazione del rendiconto oltre il termine di legge (stabilendo che le risorse siano: destinate solo al personale non dirigenziale e conteggiate nei limiti di spesa di cui all’art. 23, co. 2, del d.lgs. n. 75/2017)
Pur sottolineando l’inammissibilità del quesito, in quanto volto ad ottenere un avallo preventivo sulla legittimità di un’operazione e non un chiarimento sulla normativa, il Collegio osserva che l’art. 1, co. 1091 della L.n. 145/2018, è norma insuscettibile di interpretazione analogica, ovvero di applicazione estensiva al di fuori dei precisi precetti giuridici previsti.
5) Sulla necessità di formalizzare ogni anno, per il personale impiegato nelle attività di accertamento/riscossione delle entrate, specifici obiettivi, oppure se sia legittimo prevedere un obiettivo stabile (relativo al “maggiore gettito IMU e TARI accertato e riscosso”)
Ferma restando anche, in questo caso, l’inammissibilità del quesito, il giudice rimarca che:
- la quota destinata al trattamento economico accessorio va attribuita mediante contrattazione integrativa;
- la definizione degli “obiettivi del settore entrate” deve essere rimessa a diverse fonti (regolamento, contratto integrativo e altri strumenti attuativi da questi previsti) quali presupposti per la liquidazione degli incentivi-
Conclusioni
La materia degli incentivi per gli uffici tributi dei Comuni appare sempre più complessa e governata da incertezze applicative. Vale la pena di ricordare che, secondo la Fondazione IFEL dell’ANCI, all’interno del montante da considerare, andrebbero prese a riferimento non solo le riscossioni in conto competenza, ma anche quelle in conto residui, realizzate nell’anno e collegate a un accertamento, indipendentemente dall’anno di notifica.
Per un approfondimento in materia si rinvia al documento diffuso l’11 giugno u.s., proprio dalla Fondazione IFEL, sui “Criteri di calcolo del fondo incentivi – recupero evasione ex comma 1091, legge 145/2018. Nota di aggiornamento alla luce della delibera 113/2024, Corte dei conti, sez. Lombardia“.
dottoressa Stefania Fabris
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(1) Art. 1, co. 1091, L. n. 145/2018
Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.