L’asseverazione della nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le societa’ partecipate deve essere effettuata, oltre che dai revisori dell’ente locale, anche da quelli dell’organismo partecipato solo se il bilancio societario non contiene l’indicazione analitica dei rapporti creditori e debitori.
Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, sentenza 15 aprile 2014, n. 156; Pres. Mastropasqua, Rel. Guida
Il quesito
Un comune ha chiesto di conoscere la corretta interpretazione del disposto dell’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 ed, in particolare, l’individuazione degli organi di revisione chiamati ad asseverare la nota informativa, ivi prevista, contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate
Il parere
La Sezione Lombardia, con il parere che si annota, ha ricordato, innanzitutto, che la nota informativa sui crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate, prevista dall’art. art.6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, è volta a rafforzare i principi di trasparenza e veridicità dei bilanci degli enti locali.
Secondo i giudici contabili, pertanto, laddove nel bilancio certificato dall’organo di revisione della società partecipata sia possibile individuare, in modo analitico, i singoli rapporti debitori – creditori nei confronti degli Enti partecipanti, la nota informativa non necessita dell’asseverazione da parte dell’organo di revisione della società partecipata.
Nel caso, viceversa, il bilancio non contenga un’analitica evidenziazione delle singole poste creditorie – debitorie nei confronti degli Enti partecipanti, appare necessario che anche l’organo di revisione dell’organismo partecipato asseveri la nota prevista dall’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012.
Nel caso di mancata concordanza, l’Ente partecipante è tenuto ad effettuare una precipua analisi volta ad identificare le cause determinanti la divergenza dei risultati, adottando senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
Ruggiero Tieghi – Giuseppe Panassidi