IN POCHE PAROLE …
La nomina di un organo amministrativo collegiale, da parte dell’Assemblea di una società a controllo pubblico congiunto, va sempre motivata con riferimento a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, riguardanti la struttura organizzativa, le dimensioni, l’ambito di operatività e i risultati economico-finanziari raggiunti dalla società.
Non rilevano invece la rappresentatività dei soci, né l’invarianza della spesa sostenuta per i compensi dell’organo.
Il caso
La Corte ravvisa la mancata trasmissione, ai sensi dell’art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 175/2016 (Tusp), della delibera assembleare di nomina dell’organo amministrativo collegiale di una società a totale capitale pubblico, pluri-partecipata in egual misura da 19 Comuni abruzzesi.
Constata altresì l’omessa motivazione circa le “specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa”, che lo stesso Tusp indica quale presupposto imprescindibile per la nomina di un consiglio di amministrazione in luogo di un amministratore unico.
La delibera
Tenuto conto che l’invarianza della spesa sostenuta non risulta una condizione che legittima la scelta di un organo collegiale, gli elementi indicati nella delibera di nomina e i successivi chiarimenti forniti dai Comuni soci non appaiono sufficienti a giustificare la deroga al principio fissato dall’art. 11, co. 2, del Tusp, secondo cui “L’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico”.
La possibilità di non ricorrere alla figura dell’amministratore unico può, infatti, essere motivata soltanto con riferimento a “specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa”, attinenti alla società, ed emergenti da dati ed elementi concreti e puntuali, riguardanti in particolare la sua struttura organizzativa, le dimensioni, l’ambito di operatività e i risultati economico-finanziari raggiunti dalla stessa.
Tali elementi devono essere adeguatamente valutati e rappresentati nella delibera di assembleare di nomina, quali presupposti a monte che giustificano il ricorso ad un organo amministrativo plurisoggettivo (Cfr. Corte dei conti, Sez. contr. Marche, n. 6/2019/VSG)
Di contro, non può rilevare il richiamo alla “rappresentatività dei soci” e ai relativi territori, in quanto, in caso di società a controllo pubblico congiunto, la stessa appare già assicurata da specifici poteri di controllo sull’organo amministrativo previsti dallo statuto societario.
Conclusioni
Ad avviso del giudice, la necessità di assicurare idonea rappresentanza agli enti soci non può ricondursi a ragioni di adeguatezza organizzativa, ma piuttosto alle modalità con cui viene esercitato il controllo pubblico sulla società, controllo che potrebbe essere efficacemente perseguito anche mediante l’utilizzo degli strumenti pattizi previsti dal Codice civile.
Nel caso di specie, non vi è alcun elemento a dimostrazione che un Cda costituito da tre membri sia effettivamente in grado di garantire “un’adeguata rappresentatività territoriale”, la quale, di per sé, trova nell’assemblea, e non in un organo amministrativo collegiale deputato alla gestione, la sua massima espressione.
Neppure sul piano quantitativo vi sono ragioni che giustificano la composizione collegiale dell’Organo. La società non presenta infatti né un valore della produzione, né un numero di dipendenti superiore ai valori medi di tutte le società partecipate da enti territoriali aventi come attività prevalente la “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento” (Cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG, contenente la relazione per il 2024 su “Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari”,)
Ove, infatti, si ritenessero sussistere le predette “specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa”, si dovrebbe giungere alla non sostenibile conclusione che la disposizione del Tusp, volta a perseguire importanti finalità di razionalizzazione e di efficientamento delle società pubbliche, non dovrebbe trovare applicazione per la maggior parte delle società pubbliche.
Da qui l’accertamento, da parte del giudice contabile, in ordine a:
– il mancato invio della delibera di nomina del Cda in base alle disposizioni previste dall’ultimo periodo dell’art. 11, co. 3, del Tusp;
– il non puntuale assolvimento, in sede di nomina dell’organo amministrativo, degli adempimenti previsti dall’art. 11 del Tusp, in ordine alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che hanno condotto alla nomina di un Cda costituito da tre membri in luogo di un amministratore unico.
Stefania Fabris, EQ ente locale