La questione – Il nuovo pronunciamento della Sezione delle autonomie riguarda, in buona sostanza, la possibilità o meno, dopo la riforma del 2018, di considerare esclusi dai limiti del salario accessorio anche gli incentivi tecnici previsti nei singoli quadri economici degli appalti affidati nel 2017 e nel 2016 e non solo quelli relativi alle attività incentivabili svolte dal 1° gennaio 2018.
Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione 30 ottobre 2019, N. 26/SEZAUT/2019/QMIG, Pres. A. Buscema, Rel. S. Glinianski
A margine
I diversi orientameti. Dal 2018, si sono formati due diversi orientamenti della magistratura contabile sulla natura innovativa o interpretativa del comma 5-bis dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, aggiunto dall’art. 1, comma 236, della L 27 settembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018), secondo cui gli incentivi per funzioni tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
Secondo un primo orientamento (C. conti Veneto, 405/2018/PAR; idem Lombardia, 258/2018/PAR ), come già sostenuto dalla stessa Sezione delle Autonomie nel 2018 con la deliberazione n. 6, il comma 5-bis ha natura innovativa e non interpretativa, per cui gli incentivi, dalla data del nuovo codice degli appalti (19 aprile 2016) e fino al 31/12/2017, devono essere mantenuti nei limiti di crescita del salario accessorio. Secondo altro orientamento (C. conti Veneto, 265/2018/PAR e 429/2018/Par; idem, Umbria n. 14/2018/PAR), invece, l’effetto innovativo dell’articolo 5-bis non può non ripercuotersi sugli stanziamenti di bilancio già effettuati per la realizzazione dell’opera pubblica (tra i quali rientrano gli incentivi tecnici), i quali, essendo già stanziati sui relativi capitoli dell’appalto prima del 2018, cessano di concorrere al tetto retributivo dei trattamenti accessori.
Il parere della Sezione Autonomie – La Sezione, con la deliberazione annotata, sulla suddetta questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche, dopo avere ricordato i suoi precedenti pronunciamenti (1), ha espresso il principio di diritto secondo cui gli incentivi tecnici maturati nel periodo temporale, che decorre dalla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici (20 aprile 2016) fino 31 dicembre 2017, sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’art. 1, co 236, della L. n. 208/2015 (come modificato dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017), anche nel caso in cui la provvista dei predetti incentivi sia stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture.
La conclusione sull’assoggettamento per gli anni 2017 e 2016 ai limiti di crescita del salario accessorio è motivata dalla Sezione delle autonomie con argomentazioni formali e sostanziali.
Secondo la Sezione, sotto l’aspetto formale, depone a svafore di una diversa interpretazione l’art. 216 del d. lgs. n. 50/2016 sul regime transitorio, secondo cui le disposizioni del codice si applicano alle procedure ed ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte». Sotto l’aspetto sostanziale, osta ad una diversa interpretazione la considerazione che, come già sostenuto dalla stessa Sezione, la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2018 manca delle caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra cui la retroattività), e trova la sua ratio nell’intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio con la prescrizione di “allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura delle spese da sostenere”.
Conclusione – L’effetto del cumulo degli incentivi con il trattamento accessorio del personale non è cessato nel periodo 2016- 2017, neppure con l’accertamento del diritto alla corresponsione e il relativo impegno di spesa, ma solo relativamente alle attività successive al 1 gennaio 2018.
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(1) La Sezione delle Autonomie si è pronunciata in merito allo stesso problema prima e dopo l’aggiunta del comma 5-bis all’art. 113 del codice dei contratti:
– prima: con deliberazioni n. 7/SEZAUT/2017/QMIG, e n. 24/SEZAUT/2017/QMIG, con le quali è stato affermato che gli incentivi di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 «sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)»;
– dopo: con deliberazione n. 6/2018, secondo cui «gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall’art. 1, comma 526 della l. n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017».
Giuseppe Panassidi, avvocato in Verona