In applicazione del principio di stretta legalità statuito dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 15/2015/QMIG, le sanzioni previste dal d.lgs n. 149/2011 solamente per il Sindaco, per il responsabile del servizio finanziario del Comune o per il direttore generale del Comune, per il mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione della relazione di fine mandato, non sono applicabili anche al Presidente della Provincia, al responsabile del servizio finanziario della Provincia o al direttore generale della Provincia
Corte dei conti, sezione controllo per il Molise, deliberazione n. 133 del 24 maggio 2017 – presidente Zuccheretti, relatore Verrico
A margine
Una provincia redige e pubblica con ritardo, sul proprio sito, la relazione di fine mandato prescritta dall’art. 4 del d.lgs n. 149/2011.
La successiva trasmissione alla Corte de conti avviene, tra l’altro, in carenza della prescritta certificazione dei revisori dell’Ente.
Il decreto n. 149 prevede infatti che la relazione:
a) debba essere redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato;
b) vada certificata dall’organo di revisione dell’ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione e, nei tre giorni successivi, inviata, assieme alla certificazione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
c) debba essere pubblicata, unitamente alla certificazione, sul sito istituzionale della provincia o del comune entro i sette giorni successivi alla data di certificazione, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La Corte ricorda che l’esame della relazione di fine mandato si inscrive nell’ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnato alle Sezioni regionali, caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica.
Tale verifica riguarda anche all’accertamento formale del rispetto della tempistica che lo stesso legislatore ha imposto alle amministrazioni in prossimità della scadenza del mandato elettorale (tempistica relativa alla redazione, al successivo invio a fini certificatori, alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla trasmissione alla magistratura contabile).
A fronte del mancato rispetto dei tempi da parte della Provincia, la Corte valuta l’applicabilità delle misure sanzionatorie normativamente previste in base alle quali “In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti…”.
Nel richiamare la deliberazione della sezione autonomie n. 15/2015/QMIG la sezione per il Molise prende tuttavia atto dell’impossibilità di applicare le decurtarzioni in parola agli organi provinciali stante il disposto dell’art. 4, co. 6, del decreto n. 149/2011, che limita l’applicazione del regime sanzionatorio soltanto al Sindaco, al responsabile del servizio finanziario del Comune ed al segretario generale, nulla prevedendo per il Presidente della Provincia, o per il responsabile del servizio finanziario o per il segretario generale della Provincia.
In applicazione del principio di stretta legalità, il suddetto regime non può infatti essere esteso anche a soggetti non espressamente richiamati dal legislatore.
Stefania Fabris