I premi per le economie realizzate con il piano triennale di razionalizzazione delle spese ex art. 16, commi 4 e 5 del d.l. 78 del 2011, possono essere inserite nel fondo accessorio dello stesso anno di riferimento, ma devono essere liquidate l’anno successivo a seguito dell’accertamento degli effettivi risparmi conseguiti e della realizzazione degli obiettivi prefissati.
Corte dei conti, Sezione regionale per il controllo della Lombardia, deliberazione 25 giugno 2013, PAR 252/2013, Pres. N. Mastropasqua, Est. A. Luberti
Il quesito
Un comune lombardo chiede alla Sezione per il controllo della Lombardia un chiarimento sull’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98 del 2011, secondo cui le pubbliche amministrazioni possono destinare il 50% dei risparmi di spesa realizzati nell’attuazione del piano di razionalizzazione e riqualificazione delle spese, per incrementare il fondo accessorio, di cui il 50% per attivare gli istituti premianti previsti dall’art. 19 del D.Lgs n. 150. Il quesito riguarda, in particolare, la possibilità di utilizzare le economie nello stesso anno di attuazione del piano di razionalizzazione della spesa.
Il parere
La Sezione della Lombardia, con il parere 252/2013, esprime l’avviso che questi fondi possano essere utilizzati nell’anno di competenza, anche se poi possono essere pagati al personale solo l’anno successivo a seguito dell’accertamento, in sede di consuntivo, dell’effettivo ammontare dei risparmi conseguiti e della realizzazione degli obiettivi, come verificati dagli organi di controllo.
Conclusioni
Il parere della Sezione Lombardia è corretto. Esso conferma la tesi già sostenuta dalla Sezione regionale per il Veneto (PAR 532/2012), e di quella per il Piemonte (PAR 14/2013). La sezione Piemonte ha anche precisato che i risparmi di cui si tratta superano i limiti al trattamento economico ed accessorio fissati dall’art. 9, comma 1 e 2-bis del d.l. 78 del 2010 (per l’utilizzo nell’ambito dell’esercizio in cui si realizzano, cfr. Funzione pubblica, circolare n. 31/2011).
Fuori dal coro, invece, la sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, secondo cui i risparmi devono incrementare il fondo per l’anno successivo (PAR n. 398/2012).
E’ opportuno precisare che analoga possibilità è prevista dall’art. 2, comma 34, della legge finanziaria 2009 (L. 22 dicembre 2008, n. 203), a mente del quale possono essere destinati a contrattazione integrativa dell’amministrazione i risparmi aggiuntivi rispetto a quelli considerati per ottenere il miglioramento dei saldi della finanzia pubblica e, in particolare, le risorse previste dall’art. 61 , comma 17, del d.l. 112/ 2008.
Gli enti locali che vogliono utilizzare questo istituto:
1) devono approvare il piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa entro il 31 marzo;
2) informare le organizzazioni sindacali rappresentative dei piani adottati;
3) iscrivere nello stesso anno di competenza nel capitolo del bilancio relativo al fondo accessorio le economie previste, da calcolare tenendo conto che i risparmi devono essere aggiuntivi rispetto a quelli previsti da disposizioni normative;
4) utilizzare le economie per il fondo dello stesso anno di riferimento del piano;
5) accertare l’anno successivo, in sede consuntiva, i risparmi effettivamente ottenuti e la realizzazione degli obiettivi;
6) ottenere la certificazione degli organi di controllo sul raggiungimento degli obiettivi (organismo di revisione e nucleo di valutazione);
7) provvedere, in base alle risultanze degli accertamenti a consuntivo, al pagamento al personale del trattamento accessorio.
Giuseppe Panassidi – Stefania Fabris