Dopo l’entrata in vigore della legge n. 56/2014 qual’è l’organo provinciale tenuto alla redazione della relazione di fine mandato?
Corte dei conti, Sezione per le Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2016/QMIG del 15 aprile 2016 – Presidente Falcucci, relatore Chiappinelli
A margine
La Sezione per la Autonomie è richiesta di individuare l’organo provinciale tenuto alla redazione della relazione successivamente all’entrata in vigore della legge n. 56/2014.
Secondo i giudici la soluzione del quesito deve rinvenirsi nel dettato normativo del d.lgs. n. 149/2011 e nei principi contenuti nella deliberazione della medesima Sezione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG.
In particolare, secondo l’art. 4, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011, la relazione, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, va sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.
In caso di mancato adempimento, il successivo comma 6 stabilisce un regime sanzionatorio limitato soltanto alle figure di vertice e al capo dell’amministrazione comunale (il Sindaco viene, infatti, sanzionato con la decurtazione dell’indennità spettantegli), mentre nulla si prevede con riguardo ad eventuali sanzioni a carico della provincia (cfr. Sez. Automomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG).
In questo contesto, la legge n. 56/2014 ha introdotto un nuovo modello ordinamentale per le Province che vengono confermate quali «enti di area vasta, titolari prevalentemente di funzioni di coordinamento e di indirizzo e più limitatamente di compiti gestionali, peraltro, già esercitati, che diventano fondamentali e ad ai quali se ne aggiungono di nuovi rispetto a quelli storicamente attribuiti dalla legge statale o regionale o trasferiti ovvero delegati».
Tra le modifiche che appaiono più significative rilevano le disposizioni in materia di elezioni e di durata del mandato del Presidente e del Consiglio provinciale.
Com’ noto, infatti, la legge n. 56/2014 ha stabilito un sistema di elezione di secondo grado degli organi politici provinciali, l’abolizione delle giunte e la gratuità delle cariche di Presidente, di Consigliere provinciale e di componente dell’assemblea dei Sindaci.
Il Presidente della Provincia e il Consiglio provinciale sono oggi eletti dai Sindaci e dai Consiglieri dei comuni del territorio e durano in carica, rispettivamente, quattro anni e due anni.
Fatte queste premesse, la Sezione sottolinea come la differente durata del mandato dei due organi di governo, non si rifletta sull’adempimento di sottoscrivere la relazione di fine mandato, posto ad esclusivo carico del Presidente della Provincia che dovrà provvedervi nei termini previsti dalla normativa.
Del resto, a tale soluzione si giunge anche considerando che, nel nuovo contesto ordinamentale, al Presidente della Provincia spetta la rappresentanza dell’Ente, la presidenza di organi collegiali e la sovraintendenza delle attività, mentre al Consiglio provinciale competono poteri di indirizzo, proposta e deliberazione.
La Sezione afferma quindi che, in seguito alla riforma Delrio, la legittimazione alla sottoscrizione della relazione di fine mandato persiste in capo al Presidente della Provincia, il quale deve provvedere entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del proprio mandato, fissato attualmente in quattro anni e da conteggiarsi a partire dalla data della rispettiva proclamazione a cura dell’ufficio elettorale.
Rispetto, infine, alla connessione di funzioni, oggi delineata dalla legge di riforma, tra il Presidente e il Consiglio provinciale, secondo la Corte non appare preclusa dalla vigente legislazione, nel quadro dei principi di trasparenza, democraticità del bilancio ed accountability, la stesura, ove reputata opportuna, di una relazione del Presidente anche alla scadenza del mandato biennale del Consiglio.
D’altronde, nella prassi, già si assiste all’elaborazione di relazioni o bilanci di metà mandato finalizzati ad illustrare gli obiettivi di singoli progetti ed i principali risultati conseguiti nella prima metà del mandato amministrativo.
Stefania Fabris