Con un’interessante decisione (n° 2/2013), la Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale (in speciale composizione) chiarisce alcuni profili riguardanti la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, introdotta dalla L. 213/2012 e destinata ai comuni ed alle province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario (tale procedura, tra l’altro, è stata modificata sul punto anche dalla L. 64/2013).
Si tratta di una procedura del tutto peculiare, inserita nell’ordinamento recentemente alla luce della progressiva difficoltà finanziaria che caratterizza le amministrazioni locali, la cui attivazione presuppone il concorso di diversi attori e soggetti al fine di assicurare i necessari controlli in ordine, soprattutto, all’attendibilità ed all’attuazione del piano di risanamento proposto.
E proprio su tale aspetto si concentra la pronuncia, che contribuisce a chiarire ulteriormente alcuni passaggi dell’iter che deve seguire il piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall’ente per la definitiva approvazione, che sconta l’intervento sia della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti sia dell’apposita Commissione prevista dall’art. 155 del Tuel (ossia la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali).
Secondo l’art. 243 quater del Tuel, infatti, “entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all’articolo 243-bis, comma 5 [delibera di approvazione del piano – n.d.r.], il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all’articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All’esito dell’istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”.
Nel caso esaminato, in particolare, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, non ritenendo sussistenti, del documento presentato dall’ente, i requisiti minimali del piano di riequilibrio pluriennale, aveva avviato la procedura prevista dall’art. 243 quater comma 7 del Tuel, con l’applicazione dell”articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011 e la conseguente assegnazione al Consiglio, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.
La pronuncia adottata dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nondimeno, era intervenuta prima della conclusione dell’istruttoria (di propria competenza) da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, la quale era stata semplicemente avviata.
Ne è quindi scaturita l’impugnazione presso le Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che, sulla base dell’art. 243 quater del, comma 5, del Tuel, ha competenza a decidere sulle impugnazioni della delibera di approvazione o di diniego del piano.
La decisione, sul punto, si presenta favorevole ai ricorrenti, in quanto, secondo la pronuncia (letteralmente) “la delibera della Sezione regionale di controllo … è stata adottata sulla base di una errata applicazione della legge, in quanto, ai sensi dell’art. 243-quater, commi 1 e 2, del d.lgs. 267/2000… ai fini della sua adozione, la Sezione regionale di controllo avrebbe dovuto, in ogni caso, attendere l’esito dell’istruttoria della Commissione ministeriale di cui all’art. 155 de d.lgs. n. 267/2000” e, pertanto, deve essere annullata.
Oltre a tale aspetto centrale, la pronuncia affronta anche altre questioni (collegate) degne di nota e che meritano conclusivamente di essere ricordate.
Da una parte, infatti, considerando che era stata avanzata anche un richiesta di “sospensiva”, è affermato come non sia da escludersi, in via di principio, nel giudizio innanzi alle Sezioni riunite in composizione speciale, un’eventuale fase cautelare e la possibilità di adottare provvedimenti cautelari, ovviamente laddove ne ricorrano i presupposti.
Dall’altra parte, infine, è affermata l’ammissibilità del ricorso alle Sezioni riunite nonostante che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti non si sia pronunciata nel merito del piano di riequilibrio pluriennale, essendosi – nella fattispecie – limitata ad accertare la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 243 quater, comma 7, del Tuel.
(Giuseppe Panassidi – Marco Rossi)