E’ legittimo il conferimento dell’ incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, a condizione che non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza.
Corte dei conti, Sezionale regionale di controllo per la Liguria, deliberazione 23 marzo 2016, n. 27– Pres. Granelli, Rel. Beniigni
A margine
Secondo la deliberazione annotata, è conforme alla legge il conferimento, mediante contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 90 del Tuel, di un incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, a condizione che non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza.
La pronuncia risolve in senso favorevole un quesito riguardante l’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 9 della L. 135/2012, che – come noto – vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (oltre che incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società controllate).
Per giungere a tale conclusione, la magistratura contabile ha richiamato i contenuti (e le conclusioni) delle circolari emanate in argomento dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, proprio per chiarirne e delimitarne l’ambito applicativo.
Da una parte, rileva la circolare 4 dicembre 2014, n. 6, secondo cui «la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l’interpretazione estensiva o analogica», concludendo che gli incarichi vietati, dunque, «sono solo quelli espressamente contemplati esplicitamente».
Dall’altra parte, rileva la circolare 10 novembre 2015, n. 4, la quale puntualizza che il divieto «riguarda anche le collaborazioni e gli incarichi attribuiti ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», posto che «in assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi soggetti al divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza, assegnati nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici».
Quest’ultima precisazione, nondimeno, secondo il parere, deve essere correttamente intesa, nel senso che neppure utilizzando lo schema elastico dell’art 90 del Tuel risulta possibile, nell’ambito degli enti locali, conferire incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già pensionati.
Di conseguenza, sempre secondo la Corte dei conti, la circolare in questione ha voluto escludere la possibile di attribuire tali incarichi a soggetti in quiescenza a prescindere dalla qualificazione formale utilizzata dalle parti, ossia «contratto ai sensi dell’art. 90 del TUEL» anziché «contratto ai sensi dell’art. 110 del TUEL», anche per escludere possibili applicazioni elusive.
Alla luce di tale percorso argomentativo, pertanto, non risulta vietato il conferimento di un incarico nello staff del sindaco ad un soggetto, a condizione ovviamente che non corrisponda ad incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza (ossia alle fattispecie espressamente vietate dalla legge).
La soluzione accolta appare coerente con una “lettura” oggettiva o funzionale della previsione di legge (focalizzata su una correlazione del divieto con una specifica attività da svolgere all’interno della pubblica amministrazione) oltre che con i criteri interpretativi recati dalle disposizioni sulla legge in generale che, nel caso di norme restrittive o che pongono divieti, impediscono un’interpretazione estensiva.
Di conseguenza, così ragionando, non è vietato il conferimento di qualsiasi incarico ma soltanto di incarichi rientranti negli ambiti indicati a prescindere dalla forma contrattuale utilizzata, con una soluzione che (sul piano formale) ha altresì l’effetto di impedire possibili applicazioni elusive.
Sull’argomento, leggi in questa Rivista “La rottamazione parziale dei pensionati“