Per ritenere applicabile anche ai contratti di concessione gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche si dovrebbe operare uno sforzo ermeneutico estensivo ed analogico tale da riscrivere, di fatto, il contenuto dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che è calibrato sui contratti di appalto (ai quali espressamente si riferisce) e non tiene conto di quelle sostanziali differenze che caratterizzano i contratti di concessione.

Tale principio trova completa e totale applicazione non solo nell’ipotesi di concessione, ma anche nel caso in cui la questione attenga ad altre forme contrattuali come nel caso di forme di “Partenariato Pubblico Privato”.

Conte dei conti, sez. di controllo per la Lombardia, deliberazione 18 luglio 2019, 311-2019-PAR, Pres. Degni, Relatore De Corato

Il quesito – Un comune chiede alla Corte dei conti un parere sull’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in relazione all’istituto giuridico del Partenariato Pubblico-Privato (P.P.P.) che si realizza mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica ai sensi dell’art. 187 del decreto legislativo, avente ad oggetto la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, la manutenzione e gestione di opera pubblica.

In particolare, il Sindaco formula il seguente quesito: “…se il fondo per le funzioni tecniche di cui al comma 2 del succitato art. 113 viene calcolato sull’importo dei lavori o sul valore complessivo dell’appalto che è pari alla sommatoria dei canoni di leasing…”.

La decisione – Nel merito la Corte richiama la deliberazione n. 15/SEZAUT/2019/QMIG, con cui la Sezione delle autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto: “Alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell’ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione”.

La stessa Sezione ha poi affermato che “per ritenere applicabile anche ai contratti di concessione gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche si dovrebbe operare uno sforzo ermeneutico estensivo ed analogico tale da riscrivere, di fatto, il contenuto dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che, come si è visto, è calibrato sui contratti di appalto (ai quali espressamente si riferisce) e non tiene conto di quelle sostanziali differenze che caratterizzano i contratti di concessione”.

In considerazione di quanto suesposto, e nel convincimento che il principio di diritto enunciato dalla Sezione romana, trovi completa e totale applicazione non solo nell’ipotesi di concessione, ma anche nel caso in cui la questione attenga ad altre forme contrattuali come, per l’appunto, nel caso di forme di “Partenariato Pubblico Privato”, la Corte dei conti della Lombardia, nell’aderire all’interpretazione seguita dalla Sezione delle autonomie, ritiene che vada adottata un’interpretazione estensiva della suindicata prospettazione esegetica anche nei confronti dei contratti di leasing in construendo, oggetto della richiesta di parere, dando quindi risposta negativa al quesito formulato.

In disparte, l’espresso rinvio, tra l’altro, dell’art. 179, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (Partenariato pubblico-privato) al precedente art. 164, comma 2 dettato in tema di concessioni, ai fini dell’individuazione delle norme da applicare.

di Simonetta Fabris


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