In mancanza di graduatorie proprie e dell’inutile esperimento delle procedure di mobilità, è possibile utilizzare graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.
Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 3 del 21 gennaio 2019; Pres. M. T. Polito, Est. M. Alì.A margine
Il quesito – Un comune ha necessità di coprire il posto di responsabile dei servizi demografici, rimasto vacante, e chiede ai giudici contabili se, in assenza di graduatorie e dopo aver esperimento invano le procedure di mobilità, può utilizzare le graduatorie di altri enti.
Il parere – La Corte dei conti, richiamando la precendete deliberazione n. 114/2018, ricorda che l’articolo 9 della legge n. 3/2003 dispone che: “A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamentoemanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i postidisponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della legge n. 350/2003, “In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”.
Questa norma, nel permanere del difetto del regolamento di attuazione, è stata successivamente richiamata dall’articolo 1, comma 100, legge n. 311/2004 (“In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”) e dall’articolo 14, comma 4bis, del d.l. n. 95/2012 (“le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall’articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni”).
I giudici contabili ricordano inoltre che, ai sensi dell’articolo 91 del TUEL “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo”.
Pertanto, se l’utilizzo delle proprie graduatorie è escluso per i posti istituiti o trasformati dopo l’indizione del concorso da parte dello stesso ente, è evidente che tale limite vale anche per l’utilizzo delle altrui graduatorie. Tale accordo con altre amministrazioni interessate, per le medesime ragioni di trasparenza e correttezza sopra evidenziate, dovrebbe precedere l’indizione del concorso del diverso ente o l’approvazione della graduatoria (cfr. pareri del Ministero dell’Interno espressi con nota n. 15700 5A3 0014127 e con nota n. 15700 5A3 0004435).
Tuttavia, tale rigida interpretazione non trova riscontro nel dato letterale della legge e, pertanto, non può che considerarsi quale scelta preferibile, orientata alla massima trasparenza, ma non imposta (in questo senso, cfr. Corte Conti Umbria, deliberazione n. 124/2013, secondo cui ciò che rileva è che “l’accordo stesso, che comunque deve intervenire prima dell’ utilizzazione della graduatoria, si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuale di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” per l’accesso ai pubblici uffici”).
Alla luce del quadro normativo esposto, la Corte ritiene percorribile l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. L’accordo deve intervenire prima dell’ utilizzazione della graduatoria ed deve essere concluso con un procedimento tale da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle regole di “concorsualità” per l’accesso ai pubblici uffici.
Ruggero Tieghi