Il parametro fissato per le posizioni di responsabile degli uffici/servizi e di alta specializzazione a tempo determinato non è confrontabile con quello dei dirigenti negli enti che ne sono privi

Corte dei conti, sezione di controllo per il Lazio, deliberazione n. 85 del 10 ottobre 2018Presidente Chiappinelli, relatore Papa

A margine

Il quesito – Il CAL del Lazio chiede chiarimenti sull’applicazione dell’art. 110, comma 1, del TUEL nei comuni privi di dirigenza.

Com’è noto, questa disposizione riconosce ai comuni la facoltà di stabilire nel proprio statuto che la copertura di posti “di responsabile dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione” possa avvenire con contratto a tempo determinato.

Tuttavia, per le sole qualifiche dirigenziali, viene prevista la possibilità di indicare nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi un tetto massimo assunzionale (fissato al 30% dei posti in organico), nulla disponendo per i posti di responsabili e per quelli di alta specializzazione.

Occorre pertanto chiarire se, nei comuni privi di dirigenza, il suddetto vincolo percentuale debba essere rispettato unicamente per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, potendo invece procedere con la nomina di responsabili di servizi anche oltre tali limiti.

La deliberazione – La Corte è richiesta di indicare se, per l’assunzione di personale con incarico di posizione organizzativa o di alta specializzazione, con contratto a tempo determinato, il regolamento comunale debba definire un limite entro il massimale previsto per la dirigenza dal Tuel o, comunque, se vi sia o meno un tetto entro il quale quantificare le possibilità di assunzione.

Il parere – L’incarico “a contratto” di responsabile di uffici e servizi o di alta specializzazione richiede competenze peculiari e si connota per un carattere fiduciario.

Alla luce dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione, la “fiduciarieta” dell’incarico deve tuttavia essere intesa in senso oggettivo, ovvero come esito di una valutazione della rispondenza del soggetto selezionato alle esigenze prestazionali dell’Ente, a seguito di un confronto comparativo tra candidati, nel rispetto del principio di trasparenza della selezione.

Per rispondere al quesito la Corte ricorda che:

a) per i Comuni con la dirigenza valgono le disposizioni di cui all’art. 19, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001, applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali.

Sul tema sono intervenute anche le SS.RR. le quali, con lo scopo di precisare quale delle quote percentuali fissate dall’art. 19, co. 6, del TUPI, dovesse essere assunta a parametro del tetto assunzionale del personale con funzioni organizzative o di alta specializzazione negli Enti locali, hanno concluso per il tetto dell’8% dell’organico della dirigenza, stante la mancanza a livello locale di una distinzione in due fasce dirigenziali (Corte dei conti, SS. RR., del. nn. 1213/CONTR/2011 e n. 14/2011/CONTR).

b) Per i comuni privi di organico dirigenziale sembra invece mancare una disposizione specifica sul punto.

Per rinvenire un limite normativo risulta quindi necessario rifarsi ai tetti fissati per l’assunzione del personale a tempo determinato complessivamente considerato, nel cui ambito vanno ricomprese le figure non dirigenziali in parola.

Viene pertanto in considerazione la disciplina generale contenuta all’art. 23 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, c.d. “Jobs act”, secondo cui il tetto massimo percentuale di assunzione di personale a tempo determinato è fissato al 20% del personale a tempo indeterminato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, salva diversa disposizione dei contratti collettivi, con possibile arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore allo 0,5.

Questo perché, per effetto di quanto previsto dall’art. 36 del TUPI, come modificato dall’art. 9, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 75/2017, la disciplina del rapporto di lavoro privato va ampliata anche al pubblico impiego, nella misura in cui risulti compatibile con la normativa specifica e con la natura pubblica del datore di lavoro.

L’art. 36 del TUPI rinvia, infatti, agli artt. 19 e ss. del Jobs act, richiedendo, per le assunzioni a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche, il presupposto delle “comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”, e interpreta il riferimento, contenuto nel Jobs act, ai contratti collettivi, come richiamo alla contrattazione collettiva nazionale con l’ARAN (art. 36, commi 2 e 2-bis del TUPI).

Conclusioni – Ove un Ente locale intendesse assumere a contratto un soggetto responsabile di uffici/servizi o di alta specializzazione, non dovrà né prendere a riferimento il limite del 30% dell’organico, previsto all’art. 110, co. 1, del TUEL, per la dirigenza, né ritenere di potere assumere oltre tali limiti, ma dovrà ricomprendere questa figura, in sede regolamentare, nella categoria del “lavoro a tempo determinato”, con conseguente obbligo di conteggio nel corrispondente tetto massimo complessivo (del 20% del personale a tempo indeterminato).

Ogni Ente dovrà, altresì, tenere presenti i limiti di spesa del personale a contratto ricordando che, in sede di aggiornamento annuale dei “fabbisogni”, ai sensi del d.lgs. n. 75/2017, vige l’obbligo di verifica delle sopravvenienze normative in tema di tetti di spesa e di ridefinizione, anche in base a questo parametro, delle facoltà assunzionali di volta in volta consentite.

Stefania Fabris


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