Dai diritti di rogito da corrispondere al Segretario vanno o meno decurtati gli importi riferibili agli oneri IRAP e ai contributi previdenziali a carico dell’ente?
Corte dei conti, sezione di controllo per il Veneto, deliberazione n. 400 del 16 ottobre 2018 – Presidente Calaciura Traina, relatore Bianchi
Come noto, la disciplina dei diritti di rogito dei Segretari comunali si rinviene nell’art. 10 del dl n. 90/2014, a mente del quale “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.
Il contrasto interpretativo sorto in materia è stato risolto dalla Sezione Autonomie con deliberazione n.18/SEZAUT/2018/QMIG, con la quale è stato finalmente chiarito che questi diritti competono ai Segretari comunali di fascia C, nonché ai Segretari appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali.
Un Comune domanda ora di conoscere se, dalla quota spettante al Segretario, vadano decurtati gli importi riferibili agli oneri IRAP e ai contributi previdenziali a carico dell’ente.
La questione è già stata esaminata dalla Corte dei conti con riferimento ai compensi professionali degli avvocati interni alle pubbliche amministrazioni e agli incentivi al personale dipendente per l’assolvimento di funzioni tecniche.
La legge disciplinante l’IRAP, n. 446/1997, prevede che:
- “presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta” (art. 2);
- sono “soggetti passivi dell’imposta coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’articolo 2” (art. 3) – sono quindi soggetti all’imposta le società, i soggetti esercenti arti e professioni, le amministrazioni pubbliche e non, i dipendenti pubblici, tra i quali rientrano a pieno titolo anche i Segretari comunali;
- “l’imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione” (art. 4).
Dal quadro normativo sopra delineato emerge che: a) il presupposto dell’imposizione va rinvenuto nello svolgimento di un’attività autonoma organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi, e b) soggetto passivo è l’Ente, non essendo possibile ritenere che l’IRAP gravi su soggetti che non svolgono un’attività autonomamente organizzata tra i quali possono annoverarsi i lavoratori dipendenti.
L’IRAP, infatti, colpisce con carattere di realità un fatto economico diverso dal reddito, in capo a chi, in quanto organizzatore dell’attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia natura, concorrono alla sua creazione (così Corte Costituzionale, sentenza n. 156/2001; Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 327/E del 14 novembre 2007; Corte cass., sentt. nn. 3674, 3676 e 3677/2007; Corte cass. – SS. UU. – n. 12111/2009).
In altri termini, il presupposto impositivo dell’imposta si realizza in capo all’Ente che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo, ovvero colui che, in quanto titolare di detta organizzazione, è tenuto a concorrere alle spese pubbliche, ai fini del tributo; dunque l’onere fiscale non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione ai compensi di cui è pacifica la natura retributiva.
Di questo avviso sono anche il giudice ordinario secondo cui l’IRAP “non può essere per legge trasferita come onere tributario a carico del dipendente, sottraendola dal quantum dovuto per i diritti di segreteria spettanti all’odierna ricorrente” (Tribunale di Parma – Sezione lavoro, sentenza n. 250/2017) ed il giudice amministrativo a parere del quale “È pacifico che soggetto passivo dell’IRAP, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell’erario, è l’ente pubblico. Il presupposto dell’imposta … è infatti costituito dall’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi… la mancata esplicita inclusione tra i soggetti passivi dei lavoratori dipendenti comporta ex sé la inapplicabilità del tributo in esame all’avvocatura interna degli Enti. Conseguentemente l’onere fiscale inerente l’IRAP non può gravare sul lavoratore dipendente ma unicamente sull’ente datore di lavoro. […]” (TAR Sardegna, sent. n. 493/2016).
I diritti di rogito hanno dunque una natura retributiva, confermata anche dal fatto che sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari comunali ai sensi dell’art. 37 del CCNL del 16/05/2001.
Per quanto riguarda, invece, l’imputazione degli oneri derivanti dall’applicazione del contributo CPDEL (o contributo Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, oggi confluito nell’INPDAP), ovvero delle trattenute da accantonare quali contributi pensionistici, la Sezione sottolinea che gli stessi vanno posti parzialmente a carico del dipendente e parzialmente a carico dell’Ente, ognuno per la rispettiva aliquota di competenza (in questo senso, Corte costituzionale, sent. n. 33/2009; Tribunale di Busto Arsizio, sent. n. 446/2017 e Corte dei conti, sezione di controllo per la Sardegna, delib. n. 27/2012).
Sul fronte invece del cd “monte salari” da prendere a riferimento per quantificare i diritti da liquidare al Segretario, occorre tenere presente che la locuzione “stipendio in godimento” va letta quale “stipendio percepito”, ovvero collegata all’effettivo servizio svolto, con la conseguenza che, solo laddove la prestazione ordinaria di lavoro del Segretario perduri per l’intero anno solare, l’attività da questi svolta – quale ufficiale rogante – dovrà essere retribuita mediante corresponsione dei diritti di rogito, nella misura massima di un quinto dello stipendio annuo, che saranno riscossi dall’Ente (Cfr Corte dei conti, Sezione autonomie, delib. n. 15/AUT/2008).
Stefania Fabris