Ai funzionari che abbiano distribuito incentivi in carenza di obiettivi previamente definitivi non può essere contestata la colpa grave ove la loro condotta sia dipesa dalla tardiva negoziazione, da parte dell’Ente, dei fondi integrativi

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 280 dell’8 luglio 2019Presidente Federici, relatore Ruggiero

A margine

Il caso – Alcuni dirigenti ministeriali vengono chiamati a rispondere del danno erariale derivante dall’erogazione al personale di una componente del trattamento accessorio per effetto di accordi sindacali sottoscritti con un anno di ritardo.

Per la Procura tali accordi non avrebbero previsto la realizzazione di alcun piano o progetto da parte dei dipendenti, limitandosi a descrivere le attività particolari svolte dai singoli uffici nell’anno precedente.

Gli stessi si porrebbero, pertanto, in contrasto con le regole sull’erogazione delle risorse accessorie che ammettono l’utilizzo del relativo stanziamento: a) per retribuire particolari condizioni di lavoro e b) per attuare particolari progetti, diretti ad incentivare la produttività con i criteri stabiliti in sede di contrattazione, senza, per contro, consentire il ricorso a forme indifferenziate di retribuzione.

Nel caso all’esame della Corte l’erogazione sarebbe, inoltre, avvenuta con effetto retroattivo, senza la preventiva individuazione degli obiettivi e dei criteri per l’attribuzione al personale più meritevole, con chiara elusione delle sottese finalità premiali e di incentivazione della produttività.

Vi sarebbe stata dunque un’erogazione operata “a pioggia”, a beneficio di tutto il personale, in contrasto tanto con le previsioni contrattuali di riferimento, quanto con i consolidati canoni della giurisprudenza contabile in materia.

La sentenza – A sostegno dell’elemento soggettivo della colpa grave, la Procura contesta ai convenuti di non avere, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, eccepito alcunché in ordine all’assenza dei progetti di produttività condizionanti l’erogazione dell’emolumento accessorio.

In giudizio, la Corte rimarca la sussistenza di un danno erariale causato dall’aver disposto lassegnazione di risorse al personale:

in assenza dei necessari presupposti contrattuali ovvero della predisposizione e della formalizzazione, in via preventiva, di specifici progetti, a cui condizionare l’erogazione secondo logiche selettive e premiali;

surrogando i progetti con la mera individuazione ex post di determinate attività svolte dal personale interessato;

per retribuire delle “particolari condizioni di lavoro”, previste dagli accordi sindacali ma non sufficienti, da sole, a giustificare il pagamento del trattamento accessorio, il quale doveva essere ancorato anche a specifici progetti di incentivo della produttività.

Tuttavia, la stessa Corte ritiene che la pretesa della Procura non possa essere accolta, per difetto di colpa grave, quale requisito minimo d’imputazione soggettiva dell’illecito erariale.

La condotta degli imputati non risulta infatti caratterizzata da quellagrave e marchiana leggerezza e superficialità”, o da quella evidente trascuratezza degli obblighi di servizio e negligenza operativa immediatamente percepibile” in cui dovrebbe sostanziarsi la colpa grave, secondo la pacifica giurisprudenza contabile (ex multis, Corte Conti, Sez. riunite, 21 maggio 1998, n. 23/A; Corte Conti, Sez. giur. Campania, 24 giugno 2014, n. 638).

Questo perché l’ordinario sfasamento temporale tra la data degli accordi stipulati in sede centrale ed indicanti le risorse disponibili per la produttività e le annualità di predisposizione e realizzazione dei medesimi progetti:

da un lato ha precluso o comunque reso oltremodo difficoltosa l’effettuazione di una reale programmazione, richiedente la preventiva conoscenza delle risorse effettivamente disponibili,

– dall’altro ha inciso sulla stessa attività di controllo, espletata a fronte di situazioni già realizzate e consolidate, con la remunerazione di attività per le quali non era stata possibile una reale programmazione.

Da qui la conclusione che, ai funzionari che abbiano distribuito incentivi in carenza di obiettivi previamente definitivi e della successiva verifica in ordine al loro raggiungimento, non possono venire contestati la colpa grave ed il conseguente danno erariale, ove la rispettiva condotta sia dipesa dalla tardiva negoziazione, da parte dell’Ente, dei fondi integrativi.

Stefania Fabris


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