Le sanzioni in caso di mancata osservanza degli obblighi normativi in tema di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 26 del 15 aprile 2020– Presidente Benedetti, relatore Caleo

A margine

Un comune omette di adottare, entro il 31/12/2018, la deliberazione relativa alla revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2017.

La deliberazione avrebbe dovuto essere trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il 31/3/2019, secondo quanto previsto nelle linee di indirizzo varate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018.

Richiesto di fornire chiarimenti al riguardo, il comune motiva la mancata adozione del provvedimento mettendo in evidenza la particolare situazione organizzativa in cui si è trovato ad operare nel 2018, caratterizzata dall’avvicendamento politico alla guida del Comune, da quello dei Responsabili dell’Ufficio Finanziario, congiuntamente all’assenza di un Segretario comunale in pianta stabile.

In ogni caso, il comune precisa che, alla data del 31/12/2017, non sarebbero state rilevate quote di partecipazione differenti da quelle già indicate nella precedente deliberazione, relativa al piano di revisione straordinaria di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, dove si specificava la partecipazione dell’Ente in un’unica società, con una quota di poco superiore all’1%.

La deliberazione

La Sezione ricorda che, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del TUSP, la revisione periodica rappresenta un adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, va comunicato al Mef, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90/2014, e le informazioni vanno altresì rese disponibili alla Sezione della Corte dei conti territorialmente competente, al fine di verificare il puntuale adempimento dell’obbligo.

Ove le amministrazioni non ottemperino, è lo stesso TUSP a stabilire che “la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti” (art. 20, co. 7).

Pertanto, alla luce della chiara precettività delle disposizioni del TUSP, la Sezione laziale:

a) accerta l’inadempimento del comune agli obblighi di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, relativi alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute, e di mancata comunicazione alla medesima Corte dei conti, deliberando la trasmissione della deliberazione alla competente Procura contabile per le valutazioni di competenza;

b) richiama l’attenzione dell’Ente locale sui contenuti della delibera n. 22/2018/INPR della Sezione delle autonomie, la quale, nel rilevare l’unitarietà del processo di razionalizzazione delle società partecipate delineato nel d.lgs. n. 175/2016 (pur nell’articolazione dei due momenti, della revisione straordinaria e di quella periodica), rinvia ai principi interpretativi della deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, secondo cui, la ricognizione:

  • ha carattere obbligatorio e generalizzato per tutte le partecipazioni societarie detenute; necessita di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, e resta affidata alla loro responsabilità in qualità di soci;
  • deve includere tutte le partecipazioni societarie possedute direttamente e indirettamente, anche se quotate e/o di minima entità.

La Sezione rammenta, inoltre, che l’evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione (che da straordinario si trasforma in una verifica a carattere periodico) dà dimostrazione della continuità dell’obiettivo legislativo di riordino del settore, tale da richiedere una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate.

Del resto, una ricaduta della progressività delle disposizioni è rappresentata anche dai meccanismi sanzionatori, più accentuati nella revisione periodica rispetto a quella straordinaria.

Stefania Fabris


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