L’azienda speciale istituita ai sensi dell’art. 114 Tuel per la gestione del servizio di farmacia comunale può ascriversi al novero degli soggetti “che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche” ed è, pertanto, astrattamente soggetta alla disciplina vincolistica di cui all’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 a mente del quale la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, dei predetti Enti ha carattere onorifico. In aderenza all’esigenza di contenimento e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ai fini della corretta perimetrazione dell’ambito di applicabilità della normativa in esame, si atteggia come dirimente la circostanza che, in fase di costituzione o successivamente, sia stata attribuita all’Ente una qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica.
Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione, n. 22, del 21 gennaio 2013, Pres. Mastropasqua, Rel. Braghò
Commento – La peculiare questione sottesa alla deliberazione in rassegna offre alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia lo spunto per ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile in ordine alla portata applicativa della disciplina di cui all’art. 6 comma 2 D.L. 78/2010 per ciò che attiene alla platea dei soggetti incisi dalla normativa di cui trattasi.
Come noto il d.l. 78/2010, convertito con modificazioni in legge 122/2010, ha introdotto severe norme introducendo una serie di vincoli – sulla cui conformità ai principi autonomistici sanciti dalla Carta fondamentale si è, peraltro, pronunciata la Corte costituzionale con la nota sentenza n.139/2012 – finalizzati ad un generalizzato contenimento delle spese della pubblica amministrazione.
In particolare l’art. 6, nel dichiarato intento di conseguire una riduzione dei costi degli apparati amministrativi, al comma 2 dispone, tra l’altro, che “la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica….” .
L’ampia e generica formulazione della norma ha, sin da subito, posto delicate questioni interpretative soprattutto per ciò che attiene, sotto il profilo oggettivo, la corretta individuazione degli “enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche”.
Accanto ai pregevoli interventi della Ragioneria Generale dello Stato , intervenuta nella immediatezza con la circolare n. 40 del 23 dicembre 2010 , e dell’Anci un indubbio contributo è stato offerto dalla giurisprudenza contabile che, coerentemente con la natura vincolistica della normativa di cui trattasi, ha valorizzato e propugnato una interpretazione particolarmente rigorosa della stessa sì da non frustrarne o eluderne i sottesi principi informatori.
Muovendo dalla previa ricostruzione del consolidato orientamento della Sezione Lombardia – non difforme, peraltro, da quello altrettanto rigoroso espresso da altre Sezioni regionali – con la pronuncia in esame si ribadisce come, per ritenere integrato il presupposto oggettivo evocato dal disposto di cui al citato art. 6 comma 2, “a nulla rileva che la dipendenza finanziaria si manifesti sotto forma di contribuzione, sia invece connessa con le tariffe stabilite da apposito contratto di servizio per le prestazioni erogate in favore dell’ente locale o sia stabilita nello statuto sotto forma di obbligo giuridico di ripianare i costi sociali dell’attività di gestione”.
In questa prospettiva, di fatto disattendendo la prospettazione del Comune richiedente per cui all’Azienda speciale – gerente di attività economica di farmacia – non sarebbe applicabile la normativa di cui trattasi siccome non beneficiaria di contributi a carico dell’Ente né sotto forma di trasferimenti né sotto forma di corrispettivo per i servizi erogati, si sottolinea come debba accedersi ad una nozione ampia del concetto di contribuzione quale “attribuzione da parte dell’Ente di qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica”.
Tale può considerarsi, invero, il conferimento, in fase di istituzione, del “capitale di dotazione necessario all’erogazione dei servizi da parte dell’organismo strumentale” ovvero, nel caso di specie, l’affidamento ex art. 9 L. 475/1968, dell’esercizio dell’attività farmaceutica cui può riconnettersi “una utilità suscettibile di valutazione economica assimilabile a quella derivante da una concessione di servizi”.
A dire, dunque, che il contributo pubblico può declinarsi in molteplici forme – diverse dal finanziamento – il cui tratto caratterizzante, al di là del nomen iuris, è rappresentato dalla possibilità di un apprezzamento economico.
Discende da ciò che, laddove risulti verificata la attribuzione o in sede di costituzione o successivamente, di utilità economiche riconducibili alla nozione lata di contributo pubblico cui la norma fa riferimento dovrà ritenersi integrato il presupposto oggettivo di cui all’art. 6 comma 2 D.L. 78/2010 con ogni conseguenza in ordine al carattere meramente onorifico degli incarichi di componente del consiglio di amministrazione .
Valeria Franchi*
* Magistrato della Corte dei conti