Nel caso in cui la partecipazione dell’ente sia minoritaria, il servizio espletato non è un servizio d’interesse generale

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 398 del 21 dicembre 2016; Pres. G. Astegiano, Rel. L. Brutti.

A margine

La disciplina legislativa, in materia di partecipate, nelle diverse declinazioni che si sono succedute negli ultimi anni, ha come tema permanente quella di eliminare dall’azione degli enti locali le attività economiche per interessi estranei alle finalità istituzionali dell’ente o per fini esclusivamente commerciali.

Spetta, quindi, al singolo ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell’ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le “politiche” necessarie per soddisfarle.

Il decreto legislativo 175/2016 all’art 2 comma 1 lettera h) definisce i servizi di interesse generale così come segue:

servizi di interesse generale: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale“.

Alla luce della definizione di servizio generale introdotta dal decreto, che replica proposizioni già espresse dalla normativa comunitaria, il servizio può essere svolto dall’ente locale se l’intervento dell’ente stesso sia necessario per garantire l’erogazione del servizio, alle condizioni stabilite nella disposizione appena richiamata, ossia se, senza l’intervento pubblico sarebbero differenti le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione qualità e sicurezza al servizio oggetto di attenzione.

Nel caso in cui la partecipazione dell’ente sia minoritaria (ed in assenza di altri soci pubblici, che consentano il controllo della società ), il servizio espletato non è da ritenere “servizio di interesse generale” posto che, a prescindere da ogni altra considerazione relativa alle finalità istituzionali dell’ente, l’intervento pubblico (stante la partecipazione minoritaria) non può garantire l’accesso al servizio così come declinato nell’art.4 :l’accesso al servizio non sarebbe svolto dal mercato o sarebbe svolto a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica, economica ,continuità ,non discriminazione.

Infatti, una partecipazione poco significativa non sarebbe in grado di determinare le condizioni di accesso al servizio che potrebbero legittimare il mantenimento della quota.

Ruggero Tieghi


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