Il fondo per il trattamento economico accessorio per il 2015  deve essere ridotto della somma delle decurtazioni operate, sul tetto 2010, nel periodo 2011 – 2914.

Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Puglia, delib. 22 gennaio 2015 n. 53/PAR/2015, Pres, A. Chiappinello, Rel. C, Addesso

Il quesito

Il sindaco di un Comune interpella la Corte dei conti per sapere come debba essere determinato nel 2015 il fondo decentrato per il personale  dopo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014 alla disciplina contenuta nell’art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 2010.

Il parere 

La Corte dei conti, Sezione Puglia, con il parere annotato, sposa la tesi più restrittiva e sostiene che il suddetto fondo debba determinarsi nel 2015 sommando le decurtazioni effettuate negli anni dal 2011 al 2014. Per i giudici contabili, quindi,  dopo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014 alla disciplina prevista dal decreto – legge n. 78, il fondo nel 2015 deve essere pari  al tetto 2010 ridotto della somma delle riduzioni effettuate nel quadriennio precedente.

La Sezione Puglia  poggia il suo parere su due considerazioni:

a) il dato letterale: l’art.1, comma 456, della L. n. 147 del 2013, oltre a prorogare  la disciplina delle risorse decentrate dettata dall’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, al 31 dicembre 2014, ha previsto  che dal 1° gennaio 2015, “le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo“, ossia pari alle riduzioni 2011 – 2014;

b) le finalità della normativa vincolistica: l’obiettivo di risparmio della spesa per il personale non può ritenersi  venuto meno a seguito della modifica introdotta dalla legge di stabilità del 2014, che si limita a modificare il criterio con cui l’obiettivo stesso deve essere attuato.

In conclusione, per la Corte mentre fino al 2014 “l’ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata è soggetto alla duplice riduzione scaturente dal tetto del 2010 e dalla decurtazione proporzionale alla cessazione del personale in servizio”, dal 1° gennaio 2015 “gli importi decurtati, per il periodo 2011-2014, … costituiscono l’unico parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata.

Valutazione

La Corte ha ritenuto di dovere aderire alla prima delle tre interpretazioni proposte dal Comune nella richiesta di parere, e di dovere scartare le altre due possibili  letture dell’art. 1, comma 456, della legge di stabilità del 2014: 1)  decurtazione pari a quella effettuata  nel solo 2014, decurtazione che assumerebbe, questa, carattere di definitività dal 2015; 2) rispetto del tetto 2010 e riduzioni proporzionali riferiti al 2015, che assumerebbero, questa volta, carattere di definitività.

In effetti, l’espressione utilizzata dall’art. 1, comma 456, della legge di stabilità  2014 “A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo” non può prestarsi a letture diverse da quella  proposta dalla Sezione Puglia.

E’ utile a tal fine riportare l’intero testo dell’art. 9, comma 2-bis, del decreto – legge n. 78 dopo la novella del 2013: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed e’, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”

Il richiamo “alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo” non può che intendersi  riferito alla somma delle decurtazioni operate nel quadriennio di validità della disciplina. Se il legislatore avesse voluto perpetrare il sistema precedente (tesi n. 3 del Comune), avrebbe esteso la disciplina anche agli anni successivi al 2014, limitandosi ad aggiungere ” e  sin al 31 dicembre …”. Se avesse voluto, invece, fissare una decurtazione per il 2015 pari a quella prevista per il 2014 (tesi n. 2 del Comune), non avrebbe indicato una azione “ … sono decurtate di un importo“, ma si sarebbe limitare a prevedere “… restano fissate in un importo pari a quello definito per il 2014“.


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