Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017
Corte dei conti, sezione delle Autonomie – deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile 2018 – Presidente Buscema, relatori Petronio e Provvidera
A margine
Per risolvere le questioni di massima sollevate dalle sezioni regionali di controllo per la Puglia e per la Lombardia, la Sezione delle Autonomie torna a pronunciarsi sugli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
I quesiti vertono sulla corretta interpretazione della novella normativa apportata al codice dall’art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per accertare la natura giuridica della spesa per incentivi e la loro inclusione o meno nell’ambito della spesa per il personale, con le relative conseguenze in ordine al rispetto dei vincoli normativi in tema di trattamento accessorio.
La Corte rammenta che, con l’intervento dell’art. 1, co. 526, della legge n. 205 del 2017, è stato specificato che il finanziamento del fondo per gli incentivi tecnici grava sul medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture.
Il nuovo comma 5-bis dell’art. 113 in esame precisa, infatti, che “gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.
La novella legislativa si limita però solo a prescrivere che gli incentivi vanno finanziati dai capitoli di spesa su cui gravano i costi dell’opera, senza esplicitare la loro esclusione dai tetti posti al salario accessorio.
Sul piano logico, la Corte considera che “l’intervento normativo trova la propria ratio nell’intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura delle spese da sostenere.
La ratio legis è quella di stabilire una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell’ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure.
L’avere correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell’opera, àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale.
… la norma contiene un sistema di vincoli compiuto per l’erogazione degli incentivi che, infatti, sono soggetti a due limiti finanziari che ne impediscono l’incontrollata espansione: uno di carattere generale (il tetto massimo al 2% dell’importo posto a base di gara) e l’altro di carattere individuale (il tetto annuo al 50% del trattamento economico complessivo per gli incentivi spettante al singolo dipendente).
Si aggiunga, inoltre, che “… è da rilevare che tali compensi non sono rivolti indiscriminatamente al personale dell’ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari funzioni (“tecniche”) nell’ambito di specifici procedimenti e ai loro collaboratori” e che “per l’erogazione degli incentivi l’ente deve munirsi di un apposito regolamento, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo … e la sede idonea per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogate”.
Dal quadro sopra delineato, la Corte prende dunque atto che “… con un intervento volto a tipizzare espressamente l’allocazione in bilancio degli incentivi per le funzioni tecniche, si deve ritenere che il legislatore … abbia voluto dare maggiore risalto alla finalizzazione economica degli interventi cui accedono tali risorse, nonostante i possibili dubbi che ne potrebbero conseguire sul piano della gestione contabile.
Pur permanendo l’esigenza di chiarire le specifiche modalità operative di contabilizzazione, la novella impone che l’impegno di spesa, ove si tratti di opere, vada assunto nel titolo II della spesa, mentre, nel caso di servizi e forniture, deve essere iscritto nel titolo I, ma con qualificazione coerente con quella del tipo di appalti di riferimento”.
Gli incentivi gravano quindi su risorse autonome e predeterminate del bilancio, diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all’erogazione di compensi accessori al personale, e non devono ritenersi soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.
Stefania Fabris
Su questo argomento, il contributo dell’avv. Giuseppe Panassidi in questa Rivista