IN POCHE PAROLE …
Il conferimento, a titolo oneroso, di un incarico, a favore di un soggetto in quiescenza, necessita di una effettiva (e non elusiva) esclusione dal campo di applicazione del divieto di cui all’art. 5, co. 9, dl m. 95/2012.
Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lazio, deliberazione n. 80 del 22 maggio 2024 – Presidente Massi, relatore Ruperto
Il quesito – Un Comune domanda alla Corte se sia possibile conferire al funzionario Responsabile del servizio tributi, dopo il suo collocamento in quiescenza, un incarico retribuito.
Il Comune premette che:
- l’Ente dispone di un limitato numero di risorse professionali;
- l’incarico, da affidare nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001, avrebbe ad oggetto un’attività di affiancamento, assistenza, supporto e formazione al personale in servizio, e non comporterebbe alcuna attività di studio o consulenza, né lo svolgimento di funzioni direttive o dirigenziali.
Il parere
La Sezione laziale sottolinea che l’art. 5, co. 9, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 e s.m.i., afferma un principio generale di divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza, e/o dirigenziali o direttivi, a soggetti in quiescenza.
In attuazione di questa norma, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato due circolari:
a) la prima, del 4 dicembre 2014, n. 6, secondo cui:
- la disciplina in esame pone puntuali divieti, per i quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l’interpretazione estensiva o analogica;
- gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati, ovvero, incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati;
- ai fini dell’applicazione dei divieti, occorre prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi invece considerare l’oggetto dell’incarico.
b) la seconda, del 10 novembre 2015, n. 4, che, invece, specifica che:
- il divieto «riguarda anche le collaborazioni e gli incarichi attribuiti ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Questo perché, in assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi soggetti al divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza, assegnati nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici
Le due circolari si integrano tra loro, in quanto la seconda chiarisce come, neppure utilizzando lo schema elastico dell’art. 90 del Tuel, sia possibile, nell’ambito degli enti locali, conferire incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già pensionati (Cfr. Sezioni regionali di controllo per la Liguria e per la Lombardia, rispettivamente, deliberazione deliberazione n. 27/2016/PAR e deliberazione n. 126/2022/PAR).
Ricordato ciò, la Sezione evidenzia che:
- la ratio del divieto consiste nel risparmio di spesa e nel ricambio generazionale (così Corte dei conti, Sez. reg. contr. Basilicata n. 38/2018; Sez. reg. contr. Lombardia n. 126/2022; Sez. reg. contr. Liguria n. 60/2022 e n. 66/2023);
- il divieto posto dall’art. 5, comma cit., è circoscritto agli “incarichi di studio e consulenza”, oltre che agli “incarichi dirigenziali” (Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo, deliberazione n. SCCLEG/23/2014/PREV);
- il divieto non può però estendersi ad “attività di mera condivisione” quali la “formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto” (Sezione reg. contr. Liguria n. 66/2023), o ad “attività di mera assistenza” quali “attività caratterizzate, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche che non rientrino nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale del 2229 cc.” (Sezione reg. contr. Lazio n. 88/2023).
Conclusioni
Tenuto conto che il legislatore ha gradualmente introdotto una serie sempre più estesa di eccezioni al divieto (1), il conferimento a titolo oneroso di incarichi e cariche in favore di soggetti già collocati in quiescenza, per essere legittimo, necessita di una effettiva (e non elusiva) esclusione dal campo di applicazione del divieto previsto dall’art. 5, co. 9, del dl n. 95/2012.
Il Comune dovrà pertanto verificare se l’incarico sia, non solo astrattamente non ricompreso nel divieto normativo, in quanto non rientrante nell’elencazione tassativa della norma, ma comporti o meno lo svolgimento, in concreto, di funzioni riconducibili agli incarichi normativamente vietati.
Resta infine inteso che la procedura di conferimento dovrà comunque essere conforme al dettato di cui all’art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/01.
Stefania Fabris
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(1) Si V. art. 2–bis, co. 5, del d.l. n. 18/2020; art. 3-bis del d.l. n. 2/2021; art. 10 del d.l. n. 36/2022; e l’art. 11, co. 3, del d.l. n. 105/2023.