“L’affidamento di incarichi di patrocinio giudiziale dell’Ente ad avvocati del Libero Foro dev’essere preceduta da una preliminare verifica – seria e concreta, che veda coinvolto anche il dirigente competente – in ordine alla effettiva impossibilità di ricorrere a risorse interne per la difesa in giudizio”.
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio, sent. 29 maggio 2017, n. 124, Presidente Piera Maggi; Consigliere Relatore Giuseppe Di Benedetto
A margine
Secondo un ormai pacifico e consolidato orientamento del Giudice contabile le Pubbliche Amministrazioni possono legittimamente ricorrere ad incarichi esterni esclusivamente laddove sia stata verificata, in concreto ed al di là delle formalità previste, l’effettiva indisponibilità di risorse interne professionalmente competenti a svolgere quel determinato incarico. Principio che, a ben vedere, non poteva non informare la pronuncia in esame con cui la Sezione adita ha dovuto pronunciarsi sull’azione proposta nei confronti di un ex Sindaco del Comune di Roma Capitale per il presunto danno erariale (pari ad Euro 468.720,00) determinato dall’illegittimo conferimento di incarico di patrocinio dell’Ente locale a due avvocati del libero foro.
La vicenda prende le mosse dall’approvazione della deliberazione n. 64 del 13.12.2012, assunta su proposta della Giunta Comunale n. 85 del 3.08.2011 e trasmessa alla Procura Regionale ai sensi dell’art. 23, comma 5, legge n. 289/2002, con la quale l’Assemblea Capitolina aveva riconosciuto, ai sensi dell’art. 194, comma 1, D.L.vo n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, relativo all’anno 2009, per complessivi euro 468.720,00, somma interamente destinata al pagamento della prestazione professionale di un avvocato del libero foro che aveva patrocinato l’ente locale in un giudizio avanti al TAR Lazio, avente ad oggetto l’affidamento del servizio pubblico della gestione e della manutenzione delle strade comunali relative alla cd. “Grande viabilità” per un valore complessivo di circa 529 milioni di Euro.
Detto giudizio veniva poi risolto da una transazione sottoscritta il 14.11.2009, a cui seguiva la richiesta di pagamento delle proprie competenze da parte dell’avvocato esterno incaricato, poi effettivamente liquidate dal Comune previa assunzione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio sopra richiamata.
Peraltro la successiva attività di indagine svolta dall’organo requirente ha posto in evidenza come tale incarico fosse stato affidato in spregio non solo delle specifiche disposizioni regolamentari vigenti ma, più in generale, dei fondamentali principi di economicità, efficienza e buon andamento che devono informare l’attività della Pubblica Amministrazione.
In particolare, è emerso che l’incarico era stato attribuito dal Sindaco mediante semplice sottoscrizione della procura a margine dell’atto giudiziale, in assenza di una preventiva proposta o autorizzazione della Giunta Comunale ed in totale violazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in allora vigente, secondo cui gli incarichi ad avvocati del libero foro potevano essere conferiti, qualora ritenuti opportuni e convenienti, dal Capo dell’Avvocatura Comunale, sentito il responsabile del Settore competente.
In disparte, poi, il rispetto dell’anzidetto Regolamento è altresì emerso che nessun parere era stato richiesto all’Avvocatura in ordine alla sostenibilità in proprio della difesa nel giudizio, e ciò nonostante la stessa contasse in allora ben 24 avvocati in servizio permanente, né, parimenti, era stata svolta alcuna valutazione in termini di opportunità e convenienza dell’incarico, attribuito addirittura senza una definizione preventiva del compenso da corrispondere e senza alcuna valutazione comparativa curriculare tra più possibili candidati al patrocinio.
Alla luce del quadro così sommariamente delineato, il Collegio giudicante ha quindi ritienuto di dover condannare il Sindaco per il danno erariale cagionato all’Ente.
L’illegittimità dell’incarico viene, infatti, censurata in ragione della chiara violazione delle disposizioni regolamentari citate, in base alle quali apparteneva al Capo dell’Avvocatura Comunale sia il potere di proposta di conferimento di incarichi professionali ad avvocati del libero foro, sia il potere di scelta del legale esterno, mentre, nel caso in questione, la nomina dei legali esterni è avvenuta mediante la procura a firma del Sindaco a margine dell’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma.
Ma, ciò che più viene biasimato all’Amministratore dal Giudice contabile, è l’aver totalmente omesso una preliminare verifica in ordine alla effettiva impossibilità di ricorrere a risorse interne, imposta sia dalle disposizioni regolamentari richiamate che, più in generale, da norme di legge ordinaria, carenza istruttoria per cui la nomina dei legali esterni viene vista come frutto di scelta esclusivamente fiduciaria da parte del ex Sindaco convenuto in giudizio il cui agire è stato ritenuto, pertanto, connotato da una colpevolezza grave per aver violato disposizioni normative chiare, non connotate da complessità esegetiche, in ordine al conferimento di incarichi esterni.
Infine, quanto all’elemento oggettivo, il Collegio – dopo aver rigettato l’istanza di integrazione del contraddittorio rivolta nei confronti dei consiglieri che approvarono la delibera di riconoscimento del debito, in virtù di quanto disposto dall’art. 83, c. 2 del Codice di giustizia contabile, a mente del quale nel caso in cui alcune parti che hanno concorso a cagionare il danno non siano state convenute, il giudice tiene conto del loro apporto ai fini della determinazione della minore somma da porre a carico dei convenuti – ha rideterminato il danno risarcibile in favore dell’Ente locale in euro 312.480,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell’esborso.